BGer 2C_848/2020 | |||
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BGer 2C_848/2020 vom 23.10.2020 |
2C_848/2020 |
Sentenza del 23 ottobre 2020 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Seiler, Presidente,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Sezione della popolazione,
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Permesso di dimora,
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ricorso contro la sentenza emanata il 21 settembre 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.270).
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Visto: | |
che, con sentenza del 21 settembre 2020, Il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un ricorso interposto da A.________ in relazione alla revoca del suo permesso di dimora;
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che, con atto del 18/20 ottobre 2020, A.________ ha impugnato detto giudizio davanti al Tribunale federale;
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considerando: | |
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 II 497 consid. 3 pag. 499);
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che, secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e deve pertanto confrontarsi - almeno brevemente - con le argomentazioni contenute nello stesso (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.);
| 4 |
che, giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, esigenze più severe valgono inoltre in relazione alla violazione di diritti fondamentali (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246);
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che, d'altra parte, il Tribunale federale può scostarsi dall'accertamento dei fatti solo se è stato eseguito in violazione del diritto o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF);
| 6 |
che il gravame del 18/20 ottobre 2020 non si confronta affatto con le argomentazioni giuridiche contenute nel giudizio impugnato e nemmeno contesta (validamente) l'accertamento dei fatti;
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che lo stesso risulta pertanto motivato in maniera manifestamente insufficiente e dev'essere dichiarato inammissibile sulla base della procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che, tenuto conto delle circostanze, il Tribunale federale rinuncia tuttavia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile
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2. Non vengono prelevate spese.
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3. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
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Losanna, 23 ottobre 2020
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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Il Cancelliere: Savoldelli
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