BGer 8C_435/2020 | |||
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BGer 8C_435/2020 vom 23.10.2020 |
8C_435/2020 |
Sentenza del 23 ottobre 2020 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________, Croazia,
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patrocinata dall'avv. Xenia Peran,
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ricorrente,
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contro
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Helsana Infortuni SA, Diritto,
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via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 maggio 2020 (35.2019.42).
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Visto: | |
la decisione del 31 ottobre 2018, confermata su opposizione il 30 gennaio 2019, con cui Helsana Infortuni SA ha assegnato all'assicurata un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 45%,
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il giudizio del 25 maggio 2020 emesso dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha annullato la decisione su opposizione, rinviando gli atti a Helsana Infortuni SA affinché ordini una perizia esterna e decida nuovamente in base alle risultanze,
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il ricorso del 3 luglio 2020 (timbro postale) presentato al Tribunale federale,
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considerando: | |
che di massima il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto contro le decisioni finali (art. 90 LTF),
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che alla base di questo principio il Tribunale federale, in qualità di autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), deve pronunciarsi una volta sola su un processo e soltanto quando è certa per il ricorrente l'esistenza di un danno definitivo (DTF 139 V 604 consid. 3.2 pag. 607 con riferimenti),
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che d'acchito non si è in presenza di una decisione finale, dovendo l'assicuratore ordinare una perizia esterna volta a determinare l'IMI da attribuire alla ricorrente,
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che l'esito della controversia permane aperto e pertanto fa difetto l'esigenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF),
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che peraltro la ricorrente si limita a contestare genericamente la scelta della Corte cantonale, senza pretendere di essere in presenza di una decisione di rinvio arrecante una procedura defatigante e dispendiosa,
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che chiaramente nemmeno questa condizione di ricevibilità è soddisfatta (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF),
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che in definitiva le condizioni per impugnare eccezionalmente una decisione pregiudiziale o incidentale non sono manifestamente date,
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che qualora il ricorso non è ammissibile, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale, in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF),
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che in altre parole un ricorso a questo stadio della procedura è prematuro, la ricorrente potendo, se del caso, poi impugnare non soltanto un eventuale futuro giudizio del Tribunale delle assicurazioni a lei sfavorevole su ricorso dopo l'emanazione di una nuova decisione, ma, qualora influisca, anche il giudizio ora impugnato,
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che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (le richieste cautelari avendo perso di interesse),
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che si prescinde in via eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 23 ottobre 2020
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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