BGer 1C_549/2020 | |||
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BGer 1C_549/2020 vom 27.10.2020 |
1C_549/2020 |
Sentenza del 27 ottobre 2020 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Chaix, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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RSI - Radiotelevisione svizzera di lingua italiana,
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opponente,
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Commissione cantonale per la protezione dei dati della Repubblica e Cantone Ticino,
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Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino.
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Oggetto
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Procedimento amministrativo; accesso agli atti,
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ricorso contro la sentenza emanata il 23 settembre 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.337).
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Considerando: | |
che con decisione del 28 maggio 2020 (n. LIT.2019.8) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha accolto un'impugnativa presentata da A.________ contro la risoluzione del 18 marzo 2019 con cui la RSI - Radiotelevisione svizzera di lingua italiana ha respinto la sua richiesta di accesso agli atti inoltrata il 1° marzo 2019;
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che avverso questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, il cui giudice delegato con giudizio del 23 settembre 2020 ne ha dichiarato irricevibile il ricorso poiché non ratificato dal curatore;
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che contro questa decisione e altre di differenti autorità, con un unico allegato del 28 settembre 2020, A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;
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che con scritto del 15 ottobre 2020 il curatore del ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il gravame e di prescindere dal prelievo delle spese giudiziarie;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2);
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che, come noto al ricorrente, per ovvi motivi procedurali occorre disgiungere e trattare separatamente le diverse procedure, mischiate in maniera confusa in un unico allegato, trattandosi di cause di competenza di Corti diverse e che non concernono le stesse parti (sentenza 1B_456/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 1.3 che lo concerne);
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che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1. 2 e 1.3 pag. 380);
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che, come rettamente rilevato dal giudice delegato, l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenze 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6 e 5F_15/2020 del 3 giugno 2020 consid. 4);
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che con decisioni del 15 luglio 2020 (9.2019.172 e 9.2019.213) il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo (cause 5A_649/2020 e 5A_650/2020) e che, come visto, quest'ultimo non ha ratificato il ricorso in esame, motivo per cui il gravame è inammissibile;
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ch'esso sarebbe comunque inammissibile poiché incentrato in maniera inammissibile su una domanda di "astensione" del giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo del tutto generica (vedi sul tema sentenze 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 e 5F_15/2020 del 3 giugno 2020 consid. 3);
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che riguardo alla criticata sentenza, il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), si limita del resto semplicemente a rilevare che la Corte cantonale non avrebbe rispettato "l'ordine cronologico di evasione dei dispositivi procedurali", nonché a criticare la procedura di nomina del curatore, quesito che esula dall'oggetto del presente litigio;
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che la causa può essere quindi decisa sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a - b LTF;
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che, in accoglimento della richiesta del curatore si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie;
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, alla RSI - radiotelevisione svizzera di lingua italiana e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 27 ottobre 2020
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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