BGer 1F_26/2020 | |||
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BGer 1F_26/2020 vom 30.10.2020 |
1F_26/2020 |
Sentenza del 30 ottobre 2020 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Chaix, Presidente,
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Jametti, Haag,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________e B.________,
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istanti,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte dei reclami penali, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Commissione cantonale per la protezione dei dati della Repubblica e Cantone Ticino, palazzo amministrativo, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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revisione,
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1B_397/2020 del 21 agosto 2020.
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Fatti: | |
A. In seguito a una decisione del 4 maggio 2020 della Commissione cantonale per la protezione dei dati, con decisione del 18 maggio 2020 il Procuratore generale (PG) ha respinto una richiesta di A.________ volta all'ottenimento di un documento del Ministero pubblico attestante "l'assegnazione secondo picchetto" a determinati Procuratori pubblici di diversi procedimenti penali, indicando quale rimedio di diritto il ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati.
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B. Adita dall'istante, con decisione del 25 giugno 2020 (60.2020.145) la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) si è dichiarata incompetente a esaminare il reclamo, trasmettendolo, per competenza, alla citata Commissione.
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C. Contro questa decisione A.________ e B.________ hanno inoltrato un ricorso al Tribunale federale, che con sentenza 1B_397/2020 del 21 agosto 2020, visto il ritiro del gravame da parte del curatore, lo ha ritenuto privo d'oggetto stralciando la causa dai ruoli in quanto presentato da A.________, dichiarandolo inammissibile in quanto presentato da B.________.
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D. Avverso questa sentenza A.________ e B.________ presentano una domanda di revisione al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. La domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF. In effetti, come noto agli istanti, dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a loro sfavorevole, come quella oggetto dell'istanza di revisione in esame, non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4 che li concerne).
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Secondo la costante prassi, anch'essa nota agli istanti (sentenza 1F_18/2020 del 24 agosto 2020), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43).
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1.2. L'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6). Con sentenze del 15 luglio 2020 (9.2019.172 e 9.2019.213), il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo (cause 5A_649/2020 e 5A_650/2020).
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Invitato a esprimersi sul gravame, c on scritto del 1° ottobre 2020 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare - limitatamente a A.________ - la domanda di revisione, chiedendo di esentarlo dal pagamento di spese giudiziarie. Ne segue che, in quanto presentata da A.________, l'istanza è inammissibile.
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Erwägung 2 | |
2.1. Giusta l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata, segnatamente, se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (art. 42 cpv. 2 LTF).
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2.2. B.________, accennando all'art. 38 cpv. 3 LTF, incentra la domanda di revisione su un'asserita lesione di norme concernenti la composizione della Corte giudicante e sulla ricusazione. Al riguardo ella si limita tuttavia semplicemente a riproporre, in maniera inammissibile, le censure già esaminate e respinte nella sentenza dedotta in revisione e in altre numerose decisioni che la concernono. Ribadisce in particolare la critica, manifestamente priva di ogni fondamento, circa la mancata comunicazione anticipata della composizione della Corte, nonché il fatto che non è stato richiamato l'incarto cantonale né è stato ordinato uno scambio di scritti, provvedimenti chiaramente superflui, visto che il ricorso era manifestamente inammissibile.
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Come a lei noto, non è poi legittimata a far valere che il Tribunale federale non avrebbe appurato la validità della ratifica di rappresentanza del curatore nei confronti di A.________ (sul tema vedi sentenza 5A_155/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1 e 2 nei loro confronti). Le critiche alla nomina del curatore e alla richiesta di destituirlo esulavano del resto dall'oggetto del litigio. Inoltre, il ricorso presentato dalla ricorrente è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione e di motivazione, motivo per cui le questioni di merito non potevano né dovevano essere esaminate.
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3. L'istanza di revisione, in quanto presentata da B.________, è insufficientemente motivata ed è quindi inammissibile (art. 42 cpv. 2 LTF). La stessa può pertanto essere evasa senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF).
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In accoglimento della domanda del curatore si può rinunciare a prelevare spese nei confronti di A.________. La generica domanda di assistenza giudiziaria di B.________, che non ha peraltro dimostrato una sua eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di ogni possibilità di esito favorevole della domanda di revisione (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 e cpv. 3 LTF).
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Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la sentenza 1B_397/2020 del 21 agosto 2020 (art. 42 cpv. 7 LTF; sentenze 2F_16/2020 del 19 agosto 2020 consid. 5.3 e 5F_16/2020 del 3 giugno 2020 consid 6).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. La domanda di revisione è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico di B.________.
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3. Comunicazione agli istanti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, al Ministero pubblico, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 30 ottobre 2020
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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