BGer 5A_847/2020 | |||
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BGer 5A_847/2020 vom 04.11.2020 |
5A_847/2020 |
Sentenza del 4 novembre 2020 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano,
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1. Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
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2. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
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entrambi rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
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3. B.________ SA.
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Oggetto
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pignoramento,
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ricorso contro la sentenza emanata il 23 settembre 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.65).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Nelle esecuzioni promosse dalla Confederazione svizzera, dallo Stato del Cantone Ticino e da B.________ SA (gruppo 3) contro A.________, in data 5 marzo 2020 l'Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato a loro favore la somma di fr. 14'587.30 depositata sul conto dell'UE dalla C.________ SA in relazione al precedente pignoramento della rendita LAINF percepita dall'escussa (pari a sette trattenute mensili di fr. 2'083.90). In data 23 aprile 2020 l'UE ha emesso il relativo verbale di pignoramento.
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Con scritto 19 maggio 2020 A.________ ha eccepito l'incompetenza territoriale dell'UE per effetto del suo trasferimento all'estero e la perenzione delle esecuzioni del gruppo 3 in virtù dell'art. 121 LEF. In data 10 giugno 2020 l'escussa ha diffidato l'UE a rispondere alle sue richieste del 19 maggio 2020 entro due giorni.
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2. Mediante ricorso 20 giugno 2020 A.________ ha impugnato l'inattività dell'UE dinanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Con sentenza 23 settembre 2020 l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso per denegata giustizia nella misura della sua ammissibilità. La Corte cantonale ha osservato (come del resto già fatto in altre sue precedenti decisioni datate 11 dicembre 2019), che la censura dell'asserita incompetenza territoriale dell'UE è stata definitivamente respinta mediante le sentenze 23 aprile 2019 della medesima autorità di vigilanza e 3 giugno 2019 del Tribunale federale (5A_406/2019). La Corte cantonale ha anche nuovamente ricordato alla ricorrente che quando, come in concreto, il pignoramento verte su denaro contante o averi depositati sul conto dell'UE, la domanda di realizzazione da parte dei creditori è superflua, per cui le esecuzioni del gruppo 3 non possono essere ritenute perente giusta l'art. 121 LEF.
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3. Con ricorso in materia civile 8 ottobre 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, di accogliere l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'UE di Lugano, di dichiarare nullo il verbale di pignoramento 23 aprile 2020 e di dichiarare perente le esecuzioni del gruppo 3 in applicazione dell'art. 121 LEF.
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Non sono state chieste determinazioni.
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4. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
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Nel ricorso all'esame è censurata la violazione degli art. 22 cpv. 1, 53, 88, 89, 93, 97 cpv. 2, 110, 115, 116 cpv. 1 e 121 LEF, nonché degli art. 9 e 29 Cost.
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La ricorrente sostiene innanzitutto che, siccome il verbale di pignoramento 23 aprile 2020 sarebbe posteriore al suo trasferimento in Croazia (avvenuto, a suo dire, in data 31 dicembre 2017), ella era in diritto di nuovamente far valere l'eccezione di incompetenza territoriale dell'UE di Lugano in applicazione dell'art. 53 LEF. La sua argomentazione risulta tuttavia del tutto generica, già per il fatto che, rilevante ai sensi di tale disposizione, è l 'avviso di pignoramento (come peraltro spiegato nella già citata sentenza 23 aprile 2019 dell'autorità di vigilanza).
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La ricorrente afferma poi che la Corte cantonale avrebbe ignorato la sua censura di violazione degli art. 88 e 89 LEF per la "mancata presentazione da parte dei creditori della domanda di continuazione dell'esecuzione". Ella non si premura però di indicare con precisione dove, "nella sua impugnativa" dinanzi all'autorità di vigilanza, ella si sarebbe prevalsa di tale censura.
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Anche le ulteriori critiche ricorsuali rivolte contro il giudizio dell'autorità di vigilanza risultano superficiali: la ricorrente lo ritiene "errato e falso" per aver considerato che le richieste di notificare il verbale di pignoramento in Croazia erano abusive e che la censura di difetto di legittimazione processuale della rappresentante della B.________ SA era priva di oggetto, ma non indica in che modo la Corte cantonale avrebbe violato il diritto.
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Il rimedio non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
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5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Con l'evasione del rimedio, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF)
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Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 4 novembre 2020
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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