BGer 1B_573/2020 | |||
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BGer 1B_573/2020 vom 12.11.2020 |
1B_573/2020 |
Sentenza del 12 novembre 2020 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Chaix, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Procedura penale; sequestro,
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ricorso contro la sentenza emanata il 22 settembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2020.167).
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Considerando: | |
che in data 25 maggio 2020 il Procuratore pubblico (PP) ha emanato un ordine di perquisizione e sequestro nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di A.________ per titolo di bancarotta fraudolenta, subordinatamente diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, riciclaggio di denaro, frode fiscale, infrazione alla LAVS ed esercizio abusivo della professione di fiduciario;
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che, adita dall'interessato, con giudizio del 22 settembre 2020 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha respinto il reclamo;
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che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare l'incarto alla CRP per nuovo giudizio;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241);
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che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1. 2 e 1.3 pag. 380);
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che la domanda di ricusazione di giudici federali eletti su proposta di un partito politico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera del tutto generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF;
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che infatti, per prassi invalsa, domande di ricusazione, la cui motivazione consiste solo in considerazioni generiche concernenti il partito politico a cui appartiene un magistrato e la sua elezione da parte del Parlamento, sono inammissibili (sentenza 1C_148/2020 del 15 maggio 2020 consid. 2.2 e rinvii);
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che il ricorrente non si confronta minimamente con le differenti argomentazioni poste a fondamento del giudizio impugnato, secondo cui sussistono sufficienti indizi di reato, specificatamente indicati e compiutamente motivati dai giudici cantonali, che hanno illustrato la connessione tra i valori patrimoniali sequestrati e i reati ipotizzati;
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che l'atto di ricorso, che si limita a rinviare in maniera inammissibile - visto che la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 V 19 consid. 2.2 pag. 23; 143 II 283 consid. 1.2.3 pag. 286) - a suoi precedenti scritti, peraltro non pertinenti per l'oggetto del litigio, e a formulare generici rimproveri nei confronti delle autorità cantonali, non si confronta del tutto con le dettagliate motivazioni addotte dai giudici cantonali, né tenta di dimostrare perché la contestata sentenza violerebbe il diritto;
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che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può quindi essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 12 novembre 2020
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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