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Informationen zum Dokument  BGer 9F_12/2020  Materielle Begründung
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BGer 9F_12/2020 vom 18.11.2020
 
 
9F_12/2020
 
Decreto del 18 novembre 2020
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
SWICA Assicurazione malattia SA,
 
controparte.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro le malattie,
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 28 settembre 2020 (9C_495/2020).
 
 
Visto:
 
la sentenza del 28 settembre 2020 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il gravame del 20 maggio 2020 inoltrato da A.________ contro il giudizio del Tribunale del Cantone Ticino del 5 febbraio 2020 in materia di assicurazione contro le malattie,
1
la domanda di revisione della sentenza federale inoltrata personalmente da A.________ al Tribunale federale il 27 ottobre 2020 (timbro postale),
2
il decreto del 3 novembre 2020 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, il curatore avv. B.________ è stato invitato a comunicare se, in tale veste, egli intendeva ratificare l'istanza di revisione,
3
lo scritto del 4 novembre 2020 (timbro postale) del curatore avv. B.________,
4
 
considerando:
 
che con decisione cautelare 30 settembre/1° ottobre 2019 l'Autorità regionale di protezione U.________ ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore di A.________, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti (cfr. sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6),
5
che con giudizi del 15 luglio 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore di A.________ l'avv. B.________ (cfr. sentenza 1C_438/2020 dell'11 settembre 2020 con riferimenti),
6
che con scritto del 4 novembre 2020 il curatore avv. B.________ ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare l'istanza di revisione presentata da A.________ al Tribunale federale il 27 ottobre 2020, chiedendone lo stralcio e la rinuncia alla riscossione di tasse o spese giudiziarie,
7
che pertanto la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC,
8
che il Presidente (o il giudice d'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo nel senso dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF,
9
che in accoglimento della domanda del curatore si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF),
10
che il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta eventuali nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF),
11
 
per questi motivi, il Presidente decreta:
 
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro della domanda di revisione.
12
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
13
3. Comunicazione alle parti, a B.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
14
Lucerna, 18 novembre 2020
15
In nome della II Corte di diritto sociale
16
del Tribunale federale svizzero
17
Il Presidente: Parrino
18
La Cancelliera: Cometta Rizzi
19
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