BGer 1B_288/2020 | |||
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BGer 1B_288/2020 vom 19.11.2020 |
1B_288/2020 |
Sentenza del 19 novembre 2020 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Chaix, Presidente,
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Jametti, Müller,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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ricorrente,
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contro
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A.________Sagl,
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Oggetto
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procedimento penale,
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ricorso contro la sentenza emanata il 30 aprile 2020
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dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (inc. n. 60.2020.38).
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Fatti: | |
A. Il 14 agosto 2018 B.________, titolare della società A.________Sagl di Lugano, ha denunciato C.________ per titolo di appropriazione indebita, poiché il 2 agosto 2018 aveva noleggiato un'autovettura xxx senza riconsegnarla. Il 19 febbraio 2019 il Procuratore pubblico (PP) ha emanato un mandato di ricerca veicolo e una richiesta di ricerca nazionale del luogo di dimora del denunciato. Dal rapporto del 19 dicembre 2019 dell'Amministrazione federale delle dogane di Ginevra-aeroporto risulta ch'egli vi è transitato proveniente da Mosca e che ha eletto domicilio presso un hotel ginevrino per due notti.
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B. Il 19 dicembre 2019 il PP ha posto C.________ in stato di accusa ritenendolo colpevole di appropriazione indebita, rinviando l'accusatore privato al foro civile per le pretese di natura civile ai sensi dell'art. 353 cpv. 2 CPP. A.________Sagl ha inoltrato opposizione, contestando la pena e chiedendo che l'imputato sia condannato a risarcirle tutti i danni. Il PP ha confermato il decreto di accusa, chiedendo alla Pretura penale di statuire sulla validità dell'opposizione.
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C. Con decreto del 29 gennaio 2020, la Pretura penale ha dichiarato irricevibile l'opposizione ritenendo che l'accusatore privato non rientrerebbe tra gli "altri interessati" ai sensi dell'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP. Adita dall'accusatore privato, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha parzialmente accolto in quanto ricevibile il reclamo, annullato il decreto della Pretura penale, ritornandole gli atti per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
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D. Avverso questa decisione il PP Andrea Maria Balerna presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di respingere il reclamo.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto della Corte cantonale.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 II 168 consid. 1 pag. 170).
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1.2. Il ricorso in materia penale, tempestivo e diretto contro una decisione resa dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 78 cpv. 1 e 80 cpv. 1 LTF) è, sotto questo profilo, di massima ammissibile. La legittimazione del PP ticinese può essere ammessa (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 3 LTF; DTF 142 IV 196 consid. 1.5.2 pag. 200; sentenza 1B_173/2017 del 20 giugno 2017 consid. 1).
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Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106).
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1.3. La sentenza impugnata costituisce una decisione di rinvio, che non conclude il procedimento penale ed è quindi, come rettamente rilevato dal ricorrente, incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 144 III 253 consid. 1.3 pag. 253 seg.; 140 V 282 consid. 2 in fine pag. 284) : può quindi essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a), che in materia penale dev'essere di natura giuridica (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 pag. 329, 90 consid. 1.1.3 pag. 95), o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Queste condizioni devono di massima essere dimostrate dal ricorrente a meno che non siano manifeste (DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525). Un'eccezione a questa regola è data qualora la decisione di rinvio contenga disposizioni vincolanti, che non lasciano alcuno spazio decisionale, anche se relativamente piccolo (DTF 145 III 42 consid. 2.1 pag. 45), all'autorità inferiore (DTF 145 V 266 consid. 1.3 pag. 269; 144 IV 321 consid. 2.3 pag. 329). Secondo la giurisprudenza, quando un'autorità cantonale annulla un decreto del pubblico ministero e gli rinvia la causa per nuova decisione, quest'ultimo subisce generalmente un pregiudizio irreparabile, siccome si vede obbligato a emanare una decisione, in concreto ammettere in sostanza la facoltà dell'accusatore privato a proporre opposizione nonché a interrogare l'imputato, imposizioni che considera contrarie al diritto, senza poterle rimettere in discussione in seguito (DTF 144 IV 377 consid. 1 pag. 379, 321 consid. 2.3 pag. 329).
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II ricorrente sostiene che sarebbe adempiuta anche la condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, asserendo che occorrerebbe assumere varie prove circa l'entità del danno, ciò che potrebbe rivelarsi inutile poiché la questione della legittimazione dell'accusatore privato potrebbe essere presentata in appello o dinanzi al Tribunale federale. Visti i fatti incriminati, mal si comprende quale procedura probatoria defatigante o dispendiosa sarebbe necessaria, né parrebbe esserlo la domanda da rivolgere all'imputato sul riconoscimento o meno delle pretese civili. Visto l'esito del gravame, la questione non dev'essere esaminata oltre.
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2.
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2.1. Secondo l'art. 354 cpv. 1 CPP, il decreto di accusa può essere impugnato con opposizione scritta al pubblico ministero tra l'altro dall'imputato (lett. a) e da altri diretti interessati (lett. b); se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (cpv. 3).
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La CRP ha rilevato, rettamente, che l'accusatore privato non figura tra coloro che sono legittimati a interporre opposizione contro il decreto di accusa, ricordato che tale facoltà è stata stralciata dal Parlamento (DTF 139 IV 102 consid. 5.2.2 pag. 110). Ha nondimeno considerato che l'inibizione dell'opposizione per l'accusatore privato risulta incongruente rispetto alle sue facoltà di ricorso secondo l'art. 382 cpv. 2 CPP, secondo cui l'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta, motivo per cui la dottrina sostiene che anch'egli sarebbe legittimato a presentare un'opposizione, perlomeno nei casi in cui sia riconoscibile un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP alla revoca, alla modifica oppure all'annullamento del decreto di accusa (PAOLO BERNASCONI, Commentario CPP, n. 7 ad art. 354). Ha aggiunto, rettamente, che anche la giurisprudenza del Tribunale federale riconosce tale facoltà, per lo meno quando, in una situazione analoga, il denunciante sarebbe legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP (DTF 141 IV 231 consid. 2.6 pag. 236; sentenza 6B_422/2019 del 5 giugno 2019 consid. 4.1 e 4.2), prassi con la quale il ricorrente non si confronta. La CRP ha stabilito che l'accusatore privato può essere ritenuto quale "altro diretto interessato" ai sensi dell'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP, segnatamente quando la qualifica giuridica ritenuta nel decreto d'accusa non è quella ch'egli si attendeva. Ne ha dedotto, richiamando la dottrina (LAURENT MOREILLON/ AUDE PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2aed. 2016, n. 9 ad art. 354), con la quale il ricorrente non si confronta, che l'accusatore privato ha un interesse giuridicamente protetto a contestare la qualifica giuridica della fattispecie quando questa è atta a influire sulla questione delle pretese civili; non è tuttavia legittimato a contestare la sanzione inflitta, visto ch'essa non ha alcuna influenza sulla sorte di tali pretese.
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La CRP ha poi accertato che nell'opposizione l'accusatore privato, oltre a criticare la proposta di pena, ha espressamente chiesto che l'accusato sia condannato per tutti i danni, da lui elencati, indicativamente per fr. 30'000.--. Al riguardo ha stabilito che il disaccordo dell'accusatore privato con la sanzione proposta nel decreto d'accusa non costituisce un interesse degno di protezione, poiché la pretesa punitiva compete unicamente allo Stato, motivo per cui sotto tale profilo il reclamo è irricevibile. Questa conclusione, non criticata, è corretta (DTF 141 IV 231 consid. 2.5 e 2.6 pag. 235 seg.).
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2.2. La Corte cantonale ha ricordato che a differenza di quanto previsto nella procedura abbreviata di cui agli art. 358 segg. CPP, nella quale l'imputato deve riconoscere quanto meno nella sostanza le pretese civili (art. 358 cpv. 1 CPP), nel quadro del decreto d'accusa l'accusatore privato è rinviato al foro civile, qualora l'imputato non le riconosca (art. 353 cpv. 2 secondo periodo CPP). Ha tuttavia ritenuto, richiamando parte della dottrina, che il PP, in applicazione dell'art. 353 cpv. 2 primo periodo CPP, dovrebbe nondimeno porre all'imputato la domanda relativa al riconoscimento o meno di eventuali pretese civili, allo scopo di evitare all'accusatore privato di dover avviare un'azione civile, talvolta per importi irrisori (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 12 ad art. 352). Ne ha concluso che se l'imputato non ha potuto, o non in maniera sufficiente, essere sentito dall'autorità inquirente, il pubblico ministero non potrebbe emanare un decreto di accusa e la procedura dovrebbe essere sospesa, conformemente a quanto previsto dall'art. 314 cpv. 1 lett. a CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 12 ad art. 352).
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Il ricorrente non censura quest'ultima motivazione. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100). Il ricorso è quindi inammissibile.
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Erwägung 3 | |
3.1. A titolo abbondanziale si può osservare che la CRP ha ritenuto fondata la lesione del diritto d'essere sentito sollevata dall'accusatore privato, nella misura in cui il PP l'ha rinviato al competente foro civile riguardo alle pretese civili giusta l'art. 353 cpv. 2 CPP, senza indicare se l'imputato le abbia o meno riconosciute. Ha accertato, ciò che il ricorrente non contesta, ch'egli non ha indicato se abbia o no interrogato l'imputato a Ginevra in merito alle stesse. Nel reclamo alla CRP l'accusatore privato sostiene che il PP gli avrebbe chiesto il numero di un conto bancario per poter versare l'importo in questione e che l'imputato non avrebbe negato le pretese civili, asserendo semplicemente di non avere fondi a sufficienza sulle carte di credito. Nemmeno nel ricorso in esame il PP si esprime su queste questioni. Ora, nell'ipotesi in cui le stesse fossero state riconosciute, esse avrebbero dovuto essere annotate nel decreto di accusa (art. 353 cpv. 1 CPP). Non spetta al Tribunale federale supplire a tali carenze, né spulciare l'incarto del pubblico ministero per rintracciare eventuali riscontri. La CRP, ritenendo che l'accusatore privato potrebbe rientrare nella categoria degli "altri diretti interessati" ai sensi dell'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP, nella misura in cui il decreto di accusa potrebbe influire sulla sua situazione giuridica quale reclamante, ha quindi accolto parzialmente il reclamo su questo punto.
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3.2. Il ricorrente, disattendendo nuovamente il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), si confronta soltanto in maniera parziale e appellatoria con queste argomentazioni. Si limita infatti a rilevare che l'accusatore privato non avrebbe quantificato accuratamente le sue pretese e a richiamare, peraltro in maniera imprecisa, la DTF 139 IV 102 (consid. 5.2.2 pag. 110) e una decisione della CRP vodese del 30 giugno 2011 (apparsa in JdT 2011 III pag. 173), nell'ambito della quale l'accusatore privato non aveva del resto formulato pretese civili.
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Certo, dall'art. 353 cpv. 2 CPP, che si riferisce di massima alle pretese civili già fatte valere secondo l'art. 122 cpv. 1 CPP, non discende un obbligo esplicito per il PP, tranne quello relativo alla possibilità per il danneggiato di dichiarare di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile ai sensi dell'art. 118 cpv. 4 CPP, d'invitare l'accusatore privato a far valere le sue pretese civili e di chiedere all'imputato se intende riconoscerle (sul tema cfr. sentenze 6B_981/2017 del 7 febbraio 2018 consid. 2.4 e 4D_62/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 2.2; BERNASCONI, op. cit., n. 16 ad art. 354); questa concezione è criticata dalla maggioranza della dottrina (GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in: Yvan Jeanneret/André Kuhn/ Camille Perrier Depeursinge [ed.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2aed. 2019, n. 18-19a ad art. 352 e n. 10 e 10a ad art. 353 e, sulla facoltà dell'accusatore privato d'interporre opposizione, n. 3 ad art. 354; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in: Andreas Donatsch et al. [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, 3aed. 2020, n. 10 e 10a ad art. 353 e n. 4 e 5 ad art. 354; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2aed. 2020, pag. 543).
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Al riguardo il ricorrente, accennando semplicemente al fatto che la facoltà per l'accusatore privato d'interporre opposizione contro il decreto di accusa è stata esclusa dal Parlamento federale, non si confronta con la giurisprudenza e la dottrina successive poste a fondamento del giudizio impugnato, nelle quali tale conclusione è stata ritenuta troppo riduttiva. Si ritiene infatti che quale altro diretto interessato, l'accusatore privato giusta l'art. 354 cpv. 1 lett. b CPP è legittimato a interporre opposizione, se ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del decreto di accusa, condizione ritenuta adempiuta in concreto dalla CRP, conclusione con la quale il ricorrente non si confronta (DTF 141 IV 231 consid. 2.6 pag. 236 con rinvii alla dottrina; 139 IV 102 consid. 5.2 pag. 109 seg.; 138 IV 241 consid. 2.6 pag. 246; sentenza 6B_233/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 6.2.1), prassi condivisa dalla dottrina (SCHWARZENEGGER, loc. cit., n. 4 e 5 ad art. 354; GILLIÉRON/KILLIAS, op. cit., n. 3 ad art. 354).
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Giova rilevare infine che il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 2019 concernente la modifica del CPP prevede che l'atto di accusa, sebbene non riguardo alla pena inflitta, potrà essere impugnato anche dall'accusatore privato, richiamando la citata giurisprudenza del Tribunale federale. Ciò poiché l'accusatore privato danneggiato da un reato che può essere giudicato nella procedura del decreto d'accusa, risulterebbe svantaggiato rispetto a un attore penale e/o civile che partecipa a una procedura ordinaria: mentre il primo dovrebbe accettare il decreto di accusa, il secondo potrebbe infatti ricorrere nella sede cantonale ed eventualmente perfino al Tribunale federale (art. 354 cpv. 1 lett. a bise 1bis del progetto; FF n. 41 del 15 ottobre 2019 pag. 5523 e 5621).
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4. Il ricorso è inammissibile. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 19 novembre 2020
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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