BGer 9C_649/2020 | |||
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BGer 9C_649/2020 vom 25.11.2020 |
9C_649/2020 |
Sentenza del 25 novembre 2020 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Parrino, Presidente,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 settembre 2020 (30.2020.5).
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Visto: | |
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 13 ottobre 2020 (timbro postale) contro il giudizio del 14 settembre 2020 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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la comunicazione del 15 ottobre 2020 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, l'interessato è stato informato che, per essere ricevibile, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembrano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio può essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel giudizio impugnato,
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l'atto aggiuntivo del 26 ottobre 2020 (timbro postale) del ricorrente,
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considerando: | |
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii),
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che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché esso ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.),
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che il Tribunale cantonale ha confermato il contenuto della decisione su opposizione del 29 gennaio 2020 con cui la Cassa cantonale di compensazione (di seguito Cassa) ha, nell'ambito di una seconda richiesta, rifiutato ad A.________ il diritto a un assegno per grandi invalidi,
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che per giungere a tale conclusione il Tribunale cantonale ha ponderato tutta la documentazione medica messa a disposizione dal ricorrente, accertandone la piena valenza probatoria (sul tema DTF 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232), segnatamente quella del dott. B.________ del Servizio Medico Regionale TI/GR dell'UAI (SMR), in virtù della quale, dal profilo medico, non era giustificato l'aiuto di terze persone per compiere gli atti ordinari della vita,
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che l'insorgente espone in sostanza solo la propria opinione senza però dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale condividere le conclusioni del 19 novembre 2019 e del 9 giugno 2020 del dott. B.________ del SMR, omettendo così di allegare e motivare perché il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti (DTF 145 V 188 consid. 2 pag. 190) ai sensi dell'art. 97 LTF,
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che nemmeno sorregge il ricorrente allegare i certificati della dott.ssa C.________ del 22 settembre 2020, del dott. D.________ del 9 ottobre 2020 e del dott. E.________ del 22 ottobre 2020 - quest'ultimo peraltro trasmesso con l'atto integrativo tardivo del 26 ottobre 2020, perché oltre il termine di ricorso del 22 ottobre 2020; art. 100 cpv. 1 LTF - tutti comunque d'acchito inammissibili in quanto costituiscono un novum in senso proprio (sulla nozione e sulla distinzione con gli pseudonova, art. 99 cpv. 1 LTF, cfr. fra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 23 con riferimenti),
| 11 |
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 25 novembre 2020
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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