BGer 2C_973/2020 | |||
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BGer 2C_973/2020 vom 26.11.2020 |
2C_973/2020 |
Sentenza del 26 novembre 2020 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Seiler, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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3. C.A.________,
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tutti patrocinati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
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ricorrenti,
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contro
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Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna.
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Oggetto
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Asilo (revisione),
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ricorso contro la sentenza emanata il 10 novembre 2020 dal Tribunale amministrativo federale, Corte IV
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(D-4820/2020, D-4821/2020).
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Considerando: | |
che, con un'unica sentenza del 10 novembre 2020, il Tribunale amministrativo federale ha respinto le due domande di revisione proposte dai ricorrenti il 29 settembre 2020 contro le sue precedenti decisioni del 15 settembre 2020 con cui dichiarava inammissibili, poiché tardivi, i ricorsi da loro inoltrati contro le decisioni emesse il 30 luglio 2020 dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM che negava loro la qualità di rifugiato e pronunciava il loro allontanamento dalla Svizzera;
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che il 23 novembre 2020 i ricorrenti hanno presentato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico rispettivamente un ricorso sussidiario in materia costituzionale, con cui domandano: l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio delle cause all'autorità precedente affinché, in accoglimento delle loro domande di revisione, venga ripresa la procedura; la sospensione dell'ordine di allontanamento pronunciato nei loro confronti; e, infine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio;
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che, giusta l'art. 83 lett. d n. 1 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni rese in materia d'asilo, incluse, in virtù del principio dell'unità della procedura, quelle di natura procedurale (DTF 134 II 192 consid. 1.3 pag. 195; 133 III 645 consid. 2.2 pag. 647);
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che il presente gravame è ugualmente inammissibile trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, quest'ultimo rimedio essendo dato unicamente contro le decisioni cantonali di ultima istanza (art. 113 LTF);
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che il richiamo dei ricorrenti all'art. 114 LTF combinato con l'art. 75 LTF per sostenere che detto rimedio sarebbe ammissibile anche contro le sentenze del Tribunale amministrativo federale è fuori luogo, in quanto l'art. 114 LTF si riferisce esclusivamente alle autorità cantonali (JEAN-MAURICE FRÉSARD in: Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, nota 2 segg. all'art. 114 LTF);
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che, di conseguenza, il rimedio di diritto dei ricorrenti si rivela di primo acchito improponibile, non essendo la decisione impugnata suscettiva di alcun mezzo di ricorso, e va quindi evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che, essendo l'esito della causa sufficientemente chiaro, non viene ordinato uno scambio di allegati scritti;
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che la richiesta di sospendere l'ordine di allontanamento pronunciato nei confronti dei ricorrrenti è divenuta priva d'oggetto con l'emanazione del presente giudizio;
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che l'istanza di assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio presentata dai ricorrenti non può trovare accoglimento, atteso che le loro conclusioni erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 LTF);
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che nel fissare le spese, che seguono la soccombenza, si terrà comunque conto della situazione finanziaria dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);
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che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà.
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4. Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, alla Segreteria di Stato della migrazione SEM e al Tribunale amministrativo federale, Corte IV.
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Losanna, 26 novembre 2020
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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