BGer 9C_502/2020 | |||
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BGer 9C_502/2020 vom 01.12.2020 |
9C_502/2020 |
Sentenza del 1° dicembre 2020 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Parrino, Presidente,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________, Perù,
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ricorrente,
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contro
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Cassa svizzera di compensazione CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 28 maggio 2020 (C-2299/2019).
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Visto: | |
il giudizio del 28 maggio 2020, con cui il Tribunale amministrativo federale, Corte III, ha, nella misura della sua ricevibilità, respinto il ricorso mediante il quale A.________ aveva sostanzialmente chiesto una rendita dell'AVS svizzera in considerazione della pretesa attività lavorativa svolta in Perù dal 1979 al 1994 per la B.________ SA, società con sede in Svizzera,
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il ricorso inoltrato da A.________ al Tribunale federale il 22 luglio 2020 (timbro ambasciata svizzera in Perù) contro il suddetto giudizio,
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la comunicazione del 20 agosto 2020 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, l'interessato è stato informato che, per essere ricevibile, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'atto aggiuntivo del 18 settembre 2020 (spedito il 22 settembre 2020; e giunto in Svizzera il 30 settembre 2020; timbro postale) con cui il ricorrente chiede anche l'ammissione all'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio,
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considerando: | |
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii),
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che anche se non è chiaro quando e in quale modalità, il ricorrente abbia effettivamente potuto ricevere il giudizio del Tribunale amministrativo federale - egli adduce il 9 luglio 2020 - e quindi a partire da quando il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso al Tribunale federale (art. 100 LTF) è iniziato a decorrere, la questione della eventuale tardività può rimanere indecisa, in quanto come si vedrà di seguito il gravame è in ogni modo inammissibile,
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che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché esso ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.),
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che il ricorrente, si limita per lo più, anche in tale sede, ad affermare in maniera meramente appellatoria (sul tema DTF 145 I 26 consid. 1.4 pag. 30 con riferimenti) che la B.________ SA ha o avrebbe dovuto accreditare i contributi AVS per la sua attività svolta in Perù dal 1979 al 1994, a suo dire comunque trattenuti dal suo salario, da lui sempre ricevuto al netto,
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che le censure del ricorrente sono per lo più in relazione al tema trattato in via abbondanziale dal Tribunale amministrativo, ovvero l'eventuale obbligo assicurativo all'AVS svizzera per il ricorrente, irrilevanti però sia per la procedura dinnanzi l'autorità giudiziaria precedente che per la presente vertenza,
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che, in estrema sintesi, l'insorgente espone la propria opinione senza dimostrare perché sarebbe stato arbitrario, da parte del Tribunale amministrativo federale, concludere per l'assenza di prove circa l'ipotesi di pagamento di contributi AVS eventualmente trattenuti dal datore di lavoro per l'attività svolta in Perù negli anni dal 1979 al 1994,
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che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
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che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF) e pertanto la domanda di assistenza giudiziaria (art. 64 LTF) è priva d'interesse,
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 1° dicembre 2020
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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