BGer 5A_932/2020 | |||
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BGer 5A_932/2020 vom 07.12.2020 |
5A_932/2020 |
Sentenza del 7 dicembre 2020 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Herrmann, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Autorità regionale di protezione 11 sede di Losone,
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via Papogna 10, 6616 Losone.
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Oggetto
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curatela,
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ricorso contro la sentenza emanata il 29 ottobre 2020 dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (9.2020.134).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Dal 2013 A.________ è posto al beneficio di una curatela generale ai sensi dell'art. 398 CC (in precedenza era stato al beneficio di una curatela amministrativa e poi di una tutela volontaria). Nel 2019 egli ha chiesto all'Autorità regionale di protezione 11 sede di Losone di revocare la misura. Dopo aver fatto esperire una perizia psichiatrica e preso atto delle osservazioni presentate dalla curatrice B.________, con decisione 9/10 luglio 2020 l'autorità di protezione ha respinto l'istanza.
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Con scritto 23 ottobre 2020 A.________ ha chiesto alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino " la restituzione dell'esercizio dei diritti civili ". Mediante sentenza 29 ottobre 2020 la Corte cantonale ha dichiarato inammissibile tale istanza, osservando che A.________ non manifestava la volontà di introdurre un reclamo avverso la decisione 9/10 luglio 2020 dell'autorità di protezione (reclamo che sarebbe in ogni modo stato irricevibile in quanto tardivo) e che la richiesta di restituzione dell'esercizio dei diritti civili non poteva essere rivolta direttamente alla Camera di protezione, pena la violazione del doppio grado di giurisdizione.
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2. Con " ricorso " datato 4 novembre 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, in sostanza, la revoca della curatela generale e un risarcimento per " danni psicologici, morali e fisici ". Il ricorrente si è nuovamente rivolto al Tribunale federale mediante scritto 23 novembre 2020.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
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Il gravame all'esame non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Il ricorrente, infatti, non si confronta minimamente con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza cantonale di inammissibilità, ma si limita a esporre la sua versione dei fatti e a formulare accuse alla curatrice e alle autorità che si sono occupate del caso.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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Nella presente fattispecie si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 11 sede di Losone, alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e alla curatrice B.________.
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Losanna, 7 dicembre 2020
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Herrmann
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La Cancelliera: Antonini
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