BGer 5F_20/2020 | |||
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BGer 5F_20/2020 vom 08.12.2020 |
5F_20/2020 |
Sentenza dell'8 dicembre 2020 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Herrmann, Presidente,
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Escher, Marazzi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.________,
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2. B.________,
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istanti,
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contro
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C.________ SA,
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controparte,
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Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
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via Pretorio 16, 6900 Lugano.
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Oggetto
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revisione,
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5D_63/2020 del 14 maggio 2020.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Mediante ricorso 28 marzo 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza 6 marzo 2020 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che aveva dichiarato inammissibile il loro reclamo contro la reiezione della loro istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dalla C.________ SA al precetto esecutivo fattole notificare da A.________ per l'incasso di fr. 100.--.
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Con sentenza 5D_63/2020 del 14 maggio 2020, emanata nella composizione a giudice unico, la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha preso atto del ritiro del ricorso da parte del curatore di rappresentanza di A.________, stralciando la sua causa dai ruoli, e ha dichiarato inammissibile, principalmente per insufficiente motivazione, il ricorso nella misura in cui era presentato da B.________.
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2. Mediante scritto 18 giugno 2020 A.________ e B.________ si sono rivolti al Tribunale federale, postulando la revisione della sentenza 5D_63/2020. Essi hanno anche chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante in via anticipata, nonché invitato tutti i Giudici federali della II Corte di diritto pubblico (recte: civile) e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.
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Le loro ulteriori conclusioni (ad esempio l'assegnazione di un risarcimento danni) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano da quanto può validamente essere chiesto con una domanda di revisione.
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3. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii).
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La richiesta di "astensione" rivolta a tutti i Giudici federali della II Corte di diritto civile e alla sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritengono gli istanti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole - compresa la decisione oggetto dell'istanza di revisione all'esame - non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; v. sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2). In tali circostanze, la domanda di "astensione" può essere evasa dai Giudici federali e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusazione, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF (v. DTF 129 III 445 consid. 4.2.2; sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1 con rinvii).
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4. Si pone il problema della capacità processuale di A.________, il quale ha inoltrato personalmente la domanda di revisione all'esame. Con decisione cautelare 9 dicembre 2019, l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha infatti nominato in suo favore un curatore di rappresentanza giusta l'art. 394 CC nella persona dell'avv. Pascal Cattaneo, con il compito, in particolare, di " rappresentare l'interessato in ogni procedimento giudiziario civile o amministrativo ".
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La questione a sapere se l'istanza di revisione debba essere trasmessa al curatore per ratifica (art. 42 cpv. 5 LTF) può però rimanere aperta, dato che essa, come si vedrà, sfugge comunque a un esame di merito.
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5. | |
Gli istanti chiedono la revisione della sentenza 5D_63/2020 in virtù dell'art. 121 lett. a-c-d LTF.
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5.1. Giusta l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata, segnatamente, se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d).
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Per essere ammissibile l'istanza di revisione deve essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (art. 42 cpv. 2 LTF).
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5.2. Laddove non avanzano critiche totalmente estranee al giudizio dedotto in revisione, nel prolisso e confuso scritto all'esame gli istanti si limitano a ridiscutere liberamente la sentenza 5D_63/2020 e omettono di spiegare con sufficiente chiarezza in che modo il Tribunale federale sarebbe incorso in un motivo di revisione previsto all'art. 121 lett. a-c-d LTF. Del tutto generica, l'istanza di revisione va ritenuta insufficientemente motivata (art. 42 cpv. 2 LTF) e quindi inammissibile. Essa può essere evasa senza uno scambio di scritti (art. 127 LTF).
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Data l'inammissibilità dell'istanza, può essere lasciata aperta la questione a sapere se sia possibile chiedere la revisione di una decisione di stralcio emanata a seguito del ritiro di un ricorso (v. supra consid. 1; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 aed. 2018, n. 4 ad art. 127 LTF con rinvio).
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6. Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Ciò rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria interposta dagli istanti. Non si assegnano ripetibili né "indennità di inconvenienza".
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Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. La domanda di revisione è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo.
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Losanna, 8 dicembre 2020
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Herrmann
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La Cancelliera: Antonini
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