BGer 2C_1014/2020 | |||
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BGer 2C_1014/2020 vom 10.12.2020 |
2C_1014/2020 |
Sentenza del 10 dicembre 2020 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Aubry Girardin e Donzallaz,
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Cancelliere Ermotti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Giovanni Molo,
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ricorrente,
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contro
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Amministrazione federale delle contribuzioni,
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Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale,
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Eigerstrasse 65, 3003 Berna.
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Oggetto
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Assistenza amministrativa (CDI CH-ES),
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ricorso contro la sentenza emanata il 18 novembre 2020 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I
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(A-1490/2020).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. | |
1.1. Il 25 luglio 2017, l'
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Con decisione dell'8 maggio 2018, l'Amministrazione federale ha concesso l'assistenza amministrativa richiesta. Con sentenza del 3 aprile 2019, il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso interposto da A.________ contro tale decisione e annullato la stessa, in ragione dell'insufficienza di elementi a sostegno delle conclusioni dello Stato richiedente. Il ricorso dell'Amministrazione federale contro questa sentenza è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale (sentenza 2C_371/2019 del 30 aprile 2019).
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1.2. L'11 settembre 2019, l'
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Con decisione finale del 13 febbraio 2020, l'Amministrazione federale ha accordato all'autorità richiedente l'assistenza amministrativa sollecitata. Il ricorso di A.________ contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale amministrativo federale il 18 novembre 2020.
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1.3. Il 7 dicembre 2020, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un "ricorso", con cui domanda l'annullamento della sentenza del 18 novembre 2020.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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2. | |
2.1. Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l'art. 84a LTF, in quest'ultimo campo, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (su queste nozioni, cfr. DTF 139 II 340 consid. 4 pag. 342 seg.; 139 II 404 consid. 1.3 pag. 409 seg.). Spetta al ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie siffatta condizione (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 II 340 consid. 4 pag. 342; 139 II 404 consid. 1.3 pag. 410), a meno che ciò non sia manifesto (sentenze 2C_594/2015 del 1° marzo 2016 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 142 II 69 ma in RDAF 2016 II 50; 2C_963/2014 del 24 settembre 2015 consid. 1.3, non pubblicato in DTF 141 II 436 ma in RDAF 2016 II 374).
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2.2. Giova ricordare che compito del Tribunale federale non è pronunciarsi su questioni giuridiche astratte (cfr., in materia di assistenza amministrativa, DTF 142 II 161 consid. 3 pag. 173). Affinché il ricorso sia ammissibile ai sensi dell'art. 84a LTF, occorre dunque che la questione di diritto di importanza fondamentale invocata dal ricorrente sia determinante per l'esito del litigio, ciò che presuppone che essa si rapporti agli elementi fattuali e al ragionamento giuridico risultanti dalla sentenza impugnata (sentenze 2C_233/2020 del 2 aprile 2020 consid. 2.2 e 2C_121/2020 dell'11 febbraio 2020 consid. 4.2, con rinvii).
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3. Il ricorrente sostiene che la presente causa concerne una questione giuridica di principio - e di importanza quindi fondamentale - sotto tre diversi punti di vista.
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3.1. In primo luogo, il ricorrente s'interroga sulla portata del "principio della forza di cosa giudicata". A mente dell'interessato, la presente causa impone di esaminare se l'applicazione del principio in questione all'ambito dell'assistenza amministrativa permette all'autorità richiedente d'inoltrare una nuova domanda identica a una domanda precedente che era stata respinta con una sentenza passata in giudicato.
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L'autorità di cosa giudicata, che si applica in maniera limitata in materia di assistenza internazionale (DTF 112 Ib 215 consid. 4 pag. 218), presuppone in ogni caso di essere in presenza di due domande identiche (cfr. DTF 139 II 404 consid. 8.2 pag. 432; sentenza 4A_536/2018 del 16 marzo 2020 consid. 3.1.1). La domanda inoltrata dall'autorità spagnola l'11 settembre 2019, che è all'origine della presente procedura, non è tuttavia identica a quella presentata il 25 luglio 2017. Nella sua prima domanda, l'autorità richiedente aveva affermato che il ricorrente era un " fiscal resident " nel proprio territorio, senza esporre i motivi a sostegno di questa affermazione. Il Tribunale amministrativo federale aveva quindi considerato che, in assenza di tali elementi, l'Amministrazione federale non poteva accogliere la domanda, in quanto non aveva la possibilità di controllare il rispetto del principio della rilevanza verosimile delle informazioni richieste. Per questo motivo, il 3 aprile 2019, il Tribunale amministrativo federale aveva annullato la decisione dell'Amministrazione federale dell'8 maggio 2018 con la quale tale autorità aveva accordato l'assistenza amministrativa richiesta. Nella seconda domanda di assistenza amministrativa, inoltrata l'11 settembre 2019, l'autorità spagnola ha invece descritto, in modo dettagliato, gli elementi sulla base dei quali essa considerava che A.________ era un " fiscal resident " in Spagna. La seconda domanda non è quindi identica alla prima. In siffatte circostanze, nella presente fattispecie la questione dell'autorità di cosa giudicata non si pone.
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3.2. In secondo luogo, il ricorrente sostiene che, dal momento che la persona considerata dall'autorità richiedente come " Il Tribunale federale considera che lo Stato richiedente deve poter presentare una domanda di assistenza amministrativa anche in caso di conflitto di residenza effettivo, allo scopo di ottenere dallo Stato richiesto dei documenti a sostegno delle proprie rivendicazioni. Questo principio si applica anche quando il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in Svizzera (DTF 142 II 161 consid. 2.2.2 pag. 170, confermata in DTF 145 II 112 consid. 2.2.2 pag. 116 e consid. 3.2 pag. 118; sentenza 2C_764/2018 del 7 giugno 2019 consid. 5.2). Nella DTF 142 II 161, il Tribunale federale ha esaminato la posizione di Daniel HOLENSTEIN sulla quale si fonda il ricorrente e ha esposto i motivi per i quali essa non poteva essere seguita. La questione sollevata dall'interessato è quindi già stata decisa e non rientra più nel campo di applicazione dell'art. 84a LTF.
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3.3. Il ricorrente espone infine una questione di diritto di importanza fondamentale in relazione al fatto che solo le informazioni rilevanti per determinare il domicilio fiscale del contribuente possono essere trasmesse.
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Per poter essere trasmessa, un'informazione deve adempiere la condizione della rilevanza verosimile. Il principio della rilevanza verosimile e la sua portata sono già stati definiti in maniera dettagliata dalla giurisprudenza (DTF 144 II 206 consid. 4.2 e 4.3 pag. 214 seg. e rinvii), questo pure in presenza di un conflitto di residenza fiscale (DTF 142 II 161 consid. 2.2 segg. pag. 169 segg.). Contrariamente a quanto lascia intendere il ricorrente, dal giudizio impugnato non risulta che il Tribunale amministrativo federale si sarebbe deliberatamente discostato dalla giurisprudenza summenzionata. Giudicare se, nel caso di specie, l'autorità precedente ha valutato in modo corretto la rilevanza verosimile delle informazioni richieste, costituisce appunto un'applicazione della giurisprudenza alla presente fattispecie e non una questione di diritto di importanza fondamentale. Del resto, il ricorrente afferma che le informazioni richieste non sono verosimilmente rilevanti ai sensi della determinazione della sua residenza fiscale, senza tuttavia dimostrarlo concretamente.
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4. Alla luce di quanto precede, l'entrata in materia in applicazione degli art. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il ricorso considerato come un ricorso in materia di diritto pubblico (art. 107 cpv. 3 LTF). Quanto alla via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, dato che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 a contrario LTF).
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5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni - Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale, nonché al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
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Losanna, 10 dicembre 2020
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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Il Cancelliere: Ermotti
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