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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1040/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_1040/2020 vom 21.12.2020
 
 
2C_1040/2020
 
 
Sentenza del 21 dicembre 2020
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Aubry Girardin, Giudice presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.A.________ e B.A.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, via Sempione 8, 6600 Muralto,
 
Oggetto
 
Segnalazione nei confronti di diversi avvocati,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 novembre 2020 dalla Giudice delegata del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.534).
 
 
Fatti:
 
A. Con sentenza del 25 novembre 2020 la Giudice delegata del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, D.________, ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da A.A.________ e B.A.________ contro la decisione del 26 ottobre 2020 della Commissione di disciplina degli avvocati che non dava seguito alla loro segnalazione nei riguardi di diversi avvocati. In primo luogo ha pronunciato l'inammissibilità della generica domanda di "astensione" formulata nei confronti dei giudici del Tribunale d'appello e priva d'oggetto quella di comunicare in anticipo la composizione della Corte nonché ha lasciato indecisa la questione della capacità processuale di A.A.________ (nei cui confronti era stata istituita una curatela di rappresentanza giusta l'art. 394 CC), considerata la manifesta inammissibilità dell'impugnativa.
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Precisato in seguito che esulavano dal litigio ogni biasimo o discussione su altri provvedimenti o questioni (operato di altre autorità in altre cause; assegnazione di ripetibili) estranei alla vertenza, ha giudicato inammissibili le critiche formulate nei confronti del presidente dell'autorità precedente. Con riferimento al fatto che non era stato dato seguito alla segnalazione dei coniugi A.________ nei confronti di diversi avvocati, la Giudice delegata ha rilevato che agli interessati difettava la qualità di parte nel procedimento motivo per cui, oltre a non avere un diritto all'entrata in materia sulla loro denuncia, non erano nemmeno abilitati ad impugnare l'atto con cui l'autorità di prime cure comunicava loro di non darvi seguito. Infine, nella misura in cui era criticata la mancata trasmissione alla Camera di protezione del Tribunale d'appello della loro segnalazione del 7 marzo 2018 contro un avvocato, ha osservato che anche al riguardo il ricorso era irricevibile, poiché manifestamente tardivo.
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B. L'11 dicembre 2020 A.A.________ e B.A.________ si sono rivolti al Tribunale cantonale amministrativo criticando, in sostanza, l'operato sotto vari aspetti della Giudice delegata e domandando l'annullamento della sentenza emanata il 25 novembre 2020. Il 14 dicembre 2020 detta autorità ha trasmesso, per competenza, questo scritto al Tribunale federale, il quale l'ha trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico e ha aperto il relativo dossier.
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Questa Corte non ha ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 145 V 57 consid. 1 pag. 59; 144 II 184 consid. 1 pag. 186 e rispettivi rinvii).
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1.2. Sebbene l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.A.________ sia stato limitato in via cautelare e sia stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi, questi ha nuovamente, come già fatto numerose volte dopo l'adozione della menzionata misura, agito personalmente senza l'ausilio del curatore avv. C.________. Nella misura in cui è stata introdotta da A.A.________, l'impugnativa non merita quindi maggiore disamina.
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2. L'impugnativa verrà quindi trattata qui di seguito in quanto presentata da B.A.________.
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2.1. La ricorrente critica l'operato della Giudice delegata cantonale e della sua vicecancelliera, adducendo segnatamente che il magistrato non garantirebbe il rispetto dei principi di equità, imparzialità ed equidistanza. Senonché critiche appellatorie di ricusazione di giudici e cancellieri della Corte cantonale sono inammissibili (sentenza 2C_362/2020 dell'8 giugno 2020 consid. 1.4 e rinvio).
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2.2. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché questa viola il diritto. Per quanto riguarda le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe, la parte ricorrente dovendo indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286).
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2.3. Oggetto di disamina in questa sede è unicamente la decisione d'inammissibilità pronunciata dalla Giudice delegata del Tribunale amministrativo cantonale, altrimenti detto l'eventuale applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale. Come noto alla ricorrente (sentenza 2C_362/2020 dell'8 giugno 2020 consid. 2), quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito (in casu per carenza di capacità processuale rispettivamente per tardività), oggetto di disamina può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame dato che, in caso di accoglimento del ricorso, la causa le verrebbe rinviata per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187).
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Ora, l'allegato ricorsuale non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Nulla contiene infatti riguardo all'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 140 I 201 consid. 6.1 pag. 205 e richiami) dell'art. 81 cpv. 2 LOG (RL/TI 177.100), secondo il quale il denunciante non ha qualità di parte nel procedimento, rispettivamente dell'art. 68 cpv. 1 LPAmm (RL/TI 165.100; qui applicabile in virtù del rinvio dell'art. 30 LAvv [RL/TI 951.100]) che instaura un termine di 30 giorni dall'intimazione della decisione querelata per presentare il ricorso. Sollevare critiche vaghe nei confronti dell'autorità precedente, di altri magistrati o di altre autorità (quale l'autorità regionale di protezione) non è all'evidenza sufficiente.
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Per quanto concerne poi le critiche rivolte contro l'operato dei curatori del marito, le stesse sfuggono ad un esame di merito sia perché esulano dal contendere sia perché la ricorrente non è legittimata a confrontarsi con tale problematica.
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2.4. Ne discende che in mancanza di un'argomentazione topica mediante la quale la ricorrente si confronta con l'esposizione dei motivi del Tribunale cantonale amministrativo il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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2.5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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2.6. Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF).
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 Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione ai ricorrenti, alla Commissione di disciplina degli avvocati e alla Giudice delegata del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e, per conoscenza, al curatore avv. C.________.
 
Losanna, 21 dicembre 2020
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Aubry Girardin
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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