BGer 5A_649/2020 | |||
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BGer 5A_649/2020 vom 04.01.2021 |
5A_649/2020 |
Sentenza del 4 gennaio 2021 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Herrmann, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.________,
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2. B.________,
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ricorrenti,
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contro
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Autorità regionale di protezione 9 sede di
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Torricella-Taverne, via alla Chiesa, 6808 Torricella.
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Oggetto
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curatela di rappresentanza, nomina di un curatore,
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ricorso contro la sentenza emanata il 15 luglio 2020
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dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2019.172).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. | |
1.1. Dopo aver fatto eseguire in via coattiva una perizia sullo stato di salute psichico di A.________, con decisione cautelare 30 settembre/1° ottobre 2019 l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha istituito in suo favore una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC, limitato il suo esercizio dei diritti civili "negli ambiti giudiziari e amministrativi", nonché nominato Francesco Santoro, di formazione infermiere psichiatrico, in qualità di curatore con lo scopo, segnatamente, di "rappresentare in via esclusiva l'interessato in tutte le procedure giudiziarie di qualsiasi natura, con facoltà di delegare ad avvocato iscritto all'albo cantonale".
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Mediante reclamo 19 ottobre 2019 A.________ e la moglie B.________ hanno impugnato tale decisione cautelare. Con decreto 6 novembre 2019 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha designato a A.________ un curatore di rappresentanza giusta l'art. 449a CC nella persona dell'avv. Daniele Jörg "con il compito di tutelare i suoi interessi nelle procedure davanti all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello". In data 7 gennaio 2020 l'avv. Daniele Jörg ha presentato una motivazione complementare al reclamo 19 ottobre 2019.
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Con sentenza 15 luglio 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo. Dopo aver ricordato il contenuto degli art. 389 cpv. 2, 390 cpv. 1 n. 1, 394, 445 cpv. 1 e 446 CC, il Presidente ha osservato che i coniugi A.________ e B.________ non avevano seriamente rimesso in discussione il contenuto della predetta perizia, secondo la quale A.________ "è affetto da disturbo psichico inquadrabile in "sindrome delirante, sottotipo querulomane"" che "annienta la sua capacità di critica, con perdita della capacità di provvedere convenientemente ai suoi interessi, in particolare negli ambiti giudiziari", che tale perizia appariva più recente, più approfondita e più mirata rispetto alla perizia fatta eseguire nel gennaio 2018 dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità e che la limitazione nell'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario e amministrativo imposta a A.________ risultava proporzionale al bisogno di protezione dell'interessato. Quanto alla scelta del curatore, il Presidente ha osservato che B.________ non poteva essere considerata idonea, dato che risultava condividere le molteplici iniziative giudiziarie intraprese dal marito ed era peraltro a sua volta oggetto di approfondimento da parte dell'autorità di protezione in relazione a un suo eventuale bisogno di protezione, e che la nomina di un infermiere psichiatrico quale curatore, invece di un giurista, non era criticabile ed era in ogni modo ormai superata.
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1.2. Nel frattempo, infatti, con decisione cautelare 9/10 dicembre 2019 l'autorità di protezione aveva nominato in favore di A.________ un co-curatore di rappresentanza giusta l'art. 394 CC nella persona dell'avv. Pascal Cattaneo con lo scopo di affiancare il curatore Francesco Santoro e, in particolare, di "rappresentare l'interessato in ogni processo giudiziario civile o amministrativo".
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Mediante reclamo 23 dicembre 2019, per il tramite del suo curatore di rappresentanza ai sensi dell'art. 449a CC avv. Daniele Jörg, A.________ ha impugnato anche questa decisione cautelare.
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Con sentenza 15 luglio 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha parzialmente accolto il reclamo, riformando la decisione cautelare 9/10 dicembre 2019 nel senso di sostituire il curatore in carica (ossia Francesco Santoro) con l'avv. Pascal Cattaneo.
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2. Con ricorso 13 agosto 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza 15 luglio 2020 relativa all'istituzione in via cautelare di una curatela di rappresentanza giusta l'art. 394 CC e alla nomina di Francesco Santoro quale curatore (v. supra consid. 1.1) dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare sia tale sentenza sia i provvedimenti cautelari. Essi hanno anche chiesto di ottenere "in via subordinata" l'effetto sospensivo, di richiamare l'incarto cantonale, di non prelevare spese giudiziarie e di conoscere l'ammontare delle spese giudiziarie e la composizione della Corte giudicante in via anticipata, nonché invitato i Giudici federali Herrmann (Presidente) e von Werdt e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.
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Le loro ulteriori conclusioni (volte per esempio alla pronuncia di misure disciplinari o all'assegnazione di un risarcimento danni) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano dall'oggetto del presente litigio.
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Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.
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3. Nel medesimo allegato 13 agosto 2020 A.________ ha impugnato anche l'altra decisione 15 luglio 2020 del Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello relativa alla nomina in via cautelare dell'avv. Pascal Cattaneo quale suo curatore (v. supra consid. 1.2). Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_650/2020 pronunciata in data odierna).
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4. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii).
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La domanda di "astensione" rivolta ai già menzionati Giudici federali e alla sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusa ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF (v. sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1 con rinvii). Il Giudice federale von Werdt non è in ogni modo chiamato a statuire sul rimedio all'esame.
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5. Si pone il problema della capacità processuale di A.________, il quale ha inoltrato personalmente il ricorso all'esame. Siccome tale gravame è rivolto contro l'istituzione in via cautelare della curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC, non si giustifica di far intervenire il curatore avv. Pascal Cattaneo, ma ci si potrebbe però chiedere se il rimedio debba essere trasmesso per ratifica (art. 42 cpv. 5 LTF) al curatore di rappresentanza giusta l'art. 449a CC avv. Daniele Jörg, se non che i suoi compiti di rappresentanza sembrano essere limitati alle sole procedure dinanzi all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello. La questione può tuttavia essere lasciata aperta, dato che il gravame, come si vedrà in seguito, sfugge comunque a un esame di merito.
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6. La sentenza impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari, per cui la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LT F). Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
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Nel confuso e prolisso ricorso all'esame, i ricorrenti sembrano rimproverare all'autorità precedente (oltre alla semplice violazione del diritto federale) la lesione degli art. 6, 8, 9, 29 cpv. 1 e 2, 30 cpv. 1, 35, 49 cpv. 1 e 146 Cost. e art. 6 CEDU. Le loro censure - generiche e prive di un serio confronto con l'argomentazione contenuta nell'impugnata sentenza - non soddisfano però minimamente le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
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Nella misura invece in cui i ricorrenti nemmeno criticano la sentenza di ultima istanza cantonale, bensì altre decisioni o l'operato di altre autorità oppure dei curatori (perlopiù senza neppure lamentare la violazione di diritti costituzionali), il loro ricorso risulta di primo acchito irricevibile (art. 75 cpv. 1 LTF).
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7. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. Con l'evasione del gravame la (peraltro neppure motivata) richiesta di ottenere "in via subordinata" l'effetto sospensivo e la domanda di richiamare l'incarto cantonale diventano prive di oggetto.
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Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità di inconvenienza".
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione ai ricorrenti, all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza ai curatori avv. Pascal Cattaneo e avv. Daniele Jörg,
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Losanna, 4 gennaio 2021
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Herrmann
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La Cancelliera: Antonini
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