BGer 5A_168/2020 | |||
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BGer 5A_168/2020 vom 14.01.2021 |
5A_168/2020 | |
Decreto del 14 gennaio 2021
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II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ Sagl,
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patrocinata dall'avv. Davide Cerutti,
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ricorrente,
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contro
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B.________ SA,
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patrocinata dall'avv. Giorgio Battaglioni,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto provvisorio dell'opposizione,
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ricorso contro la decisione emanata il 13 novembre 2019 dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni (KSK 19 1).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Con sentenza 13 novembre 2019 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto un reclamo interposto da A.________ Sagl contro il rigetto provvisorio dell'opposizione pronunciato il 18 dicembre 2018 dal Tribunale regionale Moesa nel quadro della procedura esecutiva promossa da B.________ SA con precetto esecutivo xxx dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa per l'incasso dell'importo di fr. 885'000.-- oltre interessi.
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Mediante ricorso datato 26 febbraio 2020 A.________ Sagl (ricorrente) ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.
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Con decreto 20 marzo 2020 il Presidente della Corte adita ha respinto la richiesta di conferire effetto sospensivo al ricorso.
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2. Con scritto 7 gennaio 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo ricorso in ragione di un accordo intervenuto tra le parti in data 5 gennaio 2021, dichiarando altresì di rimanere responsabile per le spese giudiziarie, di cui ha chiesto la riduzione o finanche la rinuncia al prelievo in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, e precisando infine che le parti hanno rinunciato all'assegnazione di ripetibili.
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3. In tali condizioni, il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC).
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Come da acc ordo intervenuto fra le parti, le spese giudiziarie della sede federale sono poste a carico della parte che ritira il ricorso (v. art. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC). Considerato lo stadio della procedura nel quale è avvenuto il ritiro, tali spese possono tuttavia essere ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF (v. decreti 5A_793/2018 dell'8 novembre 2018 consid. 3; 5A_568/2016 del 31 gennaio 2017). Sempre come da accordo non vengono assegnate ripetibili.
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Per questi motivi, il Giudice unico decreta: | |
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del la ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni.
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Losanna, 14 gennaio 2021
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Marazzi
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La Cancelliera: Antonini
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