BGer 1C_710/2020 | |||
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BGer 1C_710/2020 vom 18.01.2021 |
1C_710/2020 |
Sentenza del 18 gennaio 2021 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Kneubühler, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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rappresentato dall'avv. Stefania Talarico,
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ricorrente,
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contro
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Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
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Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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revoca della licenza di condurre veicoli a motore; istanza di restituzione del lasso dei termini,
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ricorso contro la sentenza emanata il 26 novembre 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
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(inc. n. 52.2020.546).
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Considerando: | |
che con decisione del 30 maggio 2016 la Sezione della circolazione ha revocato ad A.________ la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 12 mesi:
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che, adito dall'interessato, con decisione del 2 settembre 2020 il Consiglio di Stato ne ha respinto il ricorso;
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che con sentenza del 9 novembre 2020 (n. 52.2020.457) il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, rilevato che l'insorgente non aveva versato il richiesto anticipo delle presunte spese processuali poiché aveva omesso di ritirare la raccomandata intimatagli al recapito di Mendrisio indicato dalla sua patrocinatrice di Varese (Italia), ha dichiarato irricevibile il ricorso;
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che con giudizio del 26 novembre 2020, il giudice delegato del Tribunale amministrativo ha respinto in quanto ricevibile una domanda di restituzione del lasso dei termini dell'interessato;
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che avverso questa decisione A.________, patrocinato dall'avv. Stefania Talarico del foro di Varese (Italia), la quale ha designato quale recapito in Svizzera un indirizzo a Mendrisio (art. 39 cpv. 3 LTF), ha presentato un ricorso al Tribunale federale;
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che secondo l'art. 40 cpv. 2 LTF i patrocinatori devono giustificare il loro mandato mediante procura;
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che con scritto del 22 dicembre 2020, il Tribunale federale, accertato che la procura del 23 settembre 2020 prodotta dalla rappresentante del ricorrente si riferiva unicamente alla procedura avviata dinanzi alla Corte cantonale, l'ha invitata a produrre, entro il 13 gennaio 2021, una procura valida per ricorrere dinanzi al Tribunale federale, con l'esplicita avvertenza che in caso d'inosservanza il rimedio non sarebbe stato preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF);
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che l'invito a produrre la procura non è stato ritirato dalla rappresentante del ricorrente ed è stato rispedito al Tribunale federale;
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che pertanto, come preannunciato, il ricorso inoltrato senza valida procura dall'avv. Stefania Talarico a nome di un terzo dev'essere dichiarato inammissibile e le spese poste a carico della rappresentante (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2aed., 2014, n. 13, 14, 18 e 22 ad art. 40);
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che il gravame, manifestamente inammissibile per carenza della necessaria procura, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che le spese sono poste a carico della rappresentante non autorizzata (art. 18 cpv. 3 PC [RS 273] in relazione con l'art. 71 LTF; vedi anche l'art. 66 cpv. 3 LTF secondo cui le spese inutili sono pagate da chi le causa; sentenze 1B_176/2013 del 23 luglio 2013 e 6B_226/2012 del 15 maggio 2012 consid. 1.2);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'avv. Stefania Talarico.
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3. Comunicazione alla rappresentante del ricorrente, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e, per conoscenza, ad A.________.
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Losanna, 18 gennaio 2021
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Kneubühler
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Il Cancelliere: Crameri
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