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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1128/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1128/2020 vom 19.01.2021
 
 
6B_1128/2020
 
 
Sentenza del 19 gennaio 2021
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________e B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di abbandono,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 agosto 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.190).
 
 
Considerando:
 
che, il 6 marzo 2017, C.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di A.________ e della moglie B.________ per i titoli di denuncia mendace, sviamento della giustizia, coazione, diffamazione, calunnia e ingiuria;
 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 24 giugno 2020 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato l'abbandono del procedimento penale nei confronti di entrambi gli imputati;
 
che, nel decreto di abbandono, il PP ha contestualmente negato loro un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP;
 
che, contro il decreto di abbandono, gli imputati hanno adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con un reclamo del 10 luglio 2020;
 
che, con sentenza del 19 agosto 2020, la CRP ha dichiarato il reclamo irricevibile in quanto presentato da A.________ e irricevibile nonché infondato nel merito in quanto presentato da B.________;
 
che A.________ e B.________ impugnano, con un unico allegato, questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale;
 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
 
che, con decisione cautelare del 9/10 dicembre 2019, l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito in favore del ricorrente A.________ un co-curatore di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC nella persona dell'avv. Pascal Cattaneo, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il co-curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6);
 
che con giudizio del 15 luglio 2020 il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato il citato legale quale unico curatore di A.________;
 
che con sentenza 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro detta decisione;
 
c he, invitato a esprimersi sul gravame in esame, con scritto del 15 ottobre 2020 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare - in quanto presentato da A.________ - il ricorso, chiedendo l'esenzione dal pagamento di spese giudiziarie a carico di quest'ultimo;
 
che, nella misura in cui è presentato personalmente da A.________, il gravame è pertanto manifestamente inammissibile;
 
che, in accoglimento della richiesta del curatore, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie a carico di A.________;
 
che il Tribunale federale si riserva il diritto di non trattare e di archiviare senza risposta nuovi scritti inoltrati dal ricorrente senza l'indispensabile ratifica del curatore (cfr. art. 42 cpv. 7 LTF; cfr. sentenze 1C_604/2020 del 15 gennaio 2021; 4A_500/2020 del 9 novembre 2020, 4F_8/2020 del 4 novembre 2020 consid. 4, 5F_5/2020 del 7 aprile 2020 consid. 8 e 5A_771/2019 dell'11 novembre 2019 tutte nei suoi confronti);
 
che, in quanto introdotto da B.________, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF;
 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che la ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
 
che, in particolare, quando la sentenza impugnata poggia su due diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100 e rinvii);
 
che, in concreto, la CRP ha rilevato che quale imputata prosciolta la ricorrente era abilitata ad impugnare la decisione di abbandono limitatamente al diniego di un'indennità giusta l'art. 429 CPP;
 
che, su tale aspetto, la Corte cantonale ha innanzitutto rilevato che il reclamo non adempiva le esigenze formali e di motivazione previste dagli art. 396 cpv. 1 e 385 CPP;
 
che, soltanto a titolo abbondanziale, la CRP ha poi ritenuto infondate le pretese d'indennità fatte valere;
 
che, in tali circostanze, spettava alla ricorrente confrontarsi specificatamente con la decisione di inammissibilità, spiegando in modo puntuale perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e dichiarandolo quindi irricevibile;
 
che in questa sede la ricorrente espone essenzialmente argomentazioni concernenti il merito di varie procedure, ma non fa valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP, spiegando puntualmente, in modo conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la CRP avrebbe ritenuto a torto irricevibile il reclamo;
 
che, infine, come noto alla ricorrente, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche richieste di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri, non fondate su specifici e pertinenti motivi di ricusazione previsti dalle disposizioni legali (DTF 142 I 93 consid. 8.2 pag. 94 seg.; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
 
che, pertanto, il ricorso non è motivato in modo conforme alle esposte esigenze e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
 
che la generica domanda di assistenza giudiziaria di B.________, che non ha peraltro dimostrato una sua eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di ogni possibilità di esito favorevole del suo ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF);
 
che, nella misura in cui il ricorso è da lei presentato, le relative spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono perciò essere poste a sue carico (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 250.-- sono poste a carico di B.________.
 
4. Comunicazione ai ricorrenti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 19 gennaio 2021
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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