BGer 6B_1473/2020 | |||
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BGer 6B_1473/2020 vom 01.02.2021 |
6B_1473/2020 |
Sentenza del 1° febbraio 2021 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Giudice presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Marco Broggini,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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2. B.________,
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3. C.________,
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opponenti.
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Oggetto
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Decreto di abbandono,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 17 novembre 2020 dalla Corte dei reclami penali
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del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
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(incarto n. 60.2020.143).
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Considerando: | |
che, con esposti del 27 novembre 2018 e del 19 giugno 2019, A.________ ha sporto una querela penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti di C.________ e di B.________ per i reati di calunnia e, subordinatamente, di diffamazione;
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che, con decisione del 15 maggio 2020, il Procuratore generale ha decretato l'abbandono del procedimento penale nei confronti di entrambi i querelati, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi dei reati;
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che, il 27 maggio 2020, il querelante ha impugnato il decreto di abbandono con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
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che, con sentenza del 17 novembre 2020, la CRP ha respinto il reclamo;
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che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 22 dicembre 2020 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di invalidare contestualmente il decreto di abbandono e di rinviare gli atti al Procuratore generale per una nuova decisione;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
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che la Corte cantonale, pur ritenendo che la querela penale non rispettasse il principio dell'indivisibilità dell'art. 32 CP, è comunque entrata nel merito del gravame, esaminando e respingendo il reclamo;
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che, per quanto concerne la contestazione del giudizio della CRP nel merito, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
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che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
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che questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore, sicché spetta al ricorrente sostanziare il pregiudizio subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta l'art. 41 segg. CO che sarebbe intenzionato ad avanzare (cfr. sentenze 6B_13/2019 del 29 gennaio 2019 consid. 2.1; 6B_1133/2015 del 20 novembre 2015 consid. 1.2.2; 6B_94/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 1.1);
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che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
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che, in concreto, il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale, in particolare non spiega, né sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali pretese civili intende fare valere contro i querelati in relazione con i reati prospettati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
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che, peraltro, il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione morale presuppone che la lesione alla personalità sia oggettivamente di una certa gravità e sia soggettivamente percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da fare apparire legittimo che una persona in simili circostanze si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento (cfr. art. 49 cpv. 1 CO; sentenze 6B_582/2020 del 17 dicembre 2020 consid. 1; 6B_406/2018 del 5 settembre 2018 consid. 1.2; 6B_185/2013 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2 e rinvii);
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che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sulle eventuali pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
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che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2 pag. 79; 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);
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che questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
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che, nella fattispecie, il ricorrente non fa valere la violazione di simili garanzie, in particolare non sostanzia una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 107 CPP; art. 29 cpv. 2 Cost.);
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che laddove lamenta il mancato interrogatorio delle parti e di altre persone, egli non solleva censure di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito;
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che il ricorrente sarebbe inoltre legittimato ad adire il Tribunale federale in veste di querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF);
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che tale questione non si pone tuttavia in concreto, giacché la Corte cantonale, pur ritenendo non valida la querela penale del 27 novembre 2018, è entrata nel merito della causa;
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che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze quanto alla legittimazione ricorsuale, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, rispettivamente al patrocinatore del ricorrente, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 1° febbraio 2021
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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