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Informationen zum Dokument  BGer 4A_559/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_559/2020 vom 02.02.2021
 
 
4A_559/2020
 
 
Sentenza del 2 febbraio 2021
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Hohl, Presidente,
 
Kiss, Rüedi,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
patrocinata dagli avv.ti Silvia Petruzzino e Lorenzo Fornara,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
entrambi patrocinati dalle avv.te Francesca Pieretti Gerrits e Caterina Martinoli,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
sospensione della procedura di exequatur,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 settembre 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2020.47).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Il Pretore del distretto di Lugano ha, con decisione 28 febbraio 2020 e in accoglimento di un'istanza inoltrata da B.________ e C.________, riconosciuto e dichiarato esecutive la sentenza n. 2105/2018 del Tribunale di Treviso e la decisione 8 luglio 2019 della Corte di appello di Venezia (Rep. 3754/19). Si tratta di giudizi concernenti una causa incoata dalla A.________ SA nei confronti dei predetti istanti, con cui questa ha invano chiesto il pagamento di euro 71'379 per la gestione di due società fiduciarie ed è stata condannata a versare ai convenuti compensi e spese di lite.
 
2. Con sentenza 23 settembre 2020 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, il reclamo con cui la A.________ SA aveva chiesto, in via principale, di sospendere la procedura di riconoscimento ed exequatur fino all'evasione della procedura di ricorso da lei promossa presso la Corte di Cassazione italiana e, in via subordinata, di assoggettare l'esecuzione all'obbligo delle controparti di prestare una garanzia di fr. 22'002.73 e di fr. 15'271.88 fino all'evasione dell'appena menzionata procedura di ricorso. La Corte cantonale ha ritenuto la domanda principale insufficientemente motivata per quanto attiene al requisito dei motivi "nuovi" (che non sono stati o non avrebbero potuto essere sottoposti al giudice straniero) necessari per ordinare una sospensione giusta l'art. 46 cpv. 1 della Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano; CLug; RS 0.275.12). Ha poi considerato che non sono nemmeno date le condizioni per subordinare l'esecuzione delle due decisioni italiane alla costituzione di una garanzia ex art. 46 cpv. 3 CLug.
 
3. Con ricorso in materia civile del 27 ottobre 2020 la A.________ SA postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, l'annullamento della sentenza dell'ultima istanza cantonale e la sua riforma nel senso di quanto già chiesto in quella sede.
 
Con risposta 4 dicembre 2020 B.________ e C.________ propongono la reiezione sia della domanda di effetto sospensivo che del ricorso.
 
Le parti hanno proceduto spontaneamente a un secondo scambio di scritti il 4 e il 18 gennaio 2021.
 
4. Seppure in applicazione della previgente Convenzione di Lugano (vCLug), il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire, in convergenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), che la decisione con cui il tribunale cantonale rifiuta di sospendere la procedura di exequatur non è suscettiva di un ricorso, perché giusta l'art. 37 vCLug possono unicamente essere impugnate le decisioni rese sull' "opposizione" interposta al giudizio di primo grado che accorda l'esecuzione (DTF 137 III 429 consid. 2). Tale giurisprudenza conserva la sua validità anche sotto l'egida della Convenzione di Lugano attualmente in vigore, poiché in virtù dell'art. 44 CLug solo la decisione emanata su ricorso dal Tribunale cantonale di ultima istanza può essere attaccata al Tribunale federale (cfr. anche DTF 142 III 420 consid. 2.3.4). Non ci si trova nemmeno in presenza dell'eccezione prevista dalla DTF 137 III 261 consid. 1.1.2 per i casi in cui invece una parte insorge contro una decisione che, sospendendo la procedura di exequatur, deroga all'obiettivo della CLug di istituire una procedura semplice e rapida di esecuzione delle decisioni esecutive nello Stato d'origine.
 
Quanto appena esposto vale anche per il rifiuto di subordinare l'esecuzione delle decisioni straniere alla prestazione di una garanzia giusta l'art. 46 cpv. 3 CLug, atteso che anche questo non è stato emanato su ricorso, come invece richiesto dall'art. 44 CLug affinché una decisione possa essere impugnata innanzi al Tribunale federale (ANDREAS BUCHER, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 44 CLug; DIETER A. HOFMANN/OLIVER M. KUNZ, in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2aed. 2016; n. 26 ad art. 44 CLug).
 
5. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà agli opponenti complessivi fr. 2'500.-- a titolo di ripetili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 2 febbraio 2021
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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