BGer 2F_2/2021 | |||
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BGer 2F_2/2021 vom 03.02.2021 |
2F_2/2021 |
Sentenza del 3 febbraio 2021 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Donzallaz, Beusch,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
A.A.________,
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istante,
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contro
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Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, via Sempione 8, 6600 Muralto,
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Oggetto
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Segnalazione nei confronti di diversi avvocati,
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domanda di revisione della sentenza emanata il 21 dicembre 2020 dal Tribunale federale svizzero (incarto 2C_1040/2020).
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Fatti: | |
A. Il 21 dicembre 2020 la Giudice presidente dalla II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da A.A.________ (per difetto di capacità processuale) e B.A.________ (per mancanza di una motivazione sufficiente) contro il giudizio emanato il 25 novembre 2020 dalla Giudice delegata del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino che dichiarava irricevibile il gravame da questi esperito contro la decisione 26 ottobre 2020 della Commissione di disciplina degli avvocati che non dava seguito alla loro segnalazione nei riguardi di diversi avvocati (causa 2C_1040/2020).
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B. Con istanza dell'11 gennaio 2021 A.A.________ chiede la revisione della citata sentenza. In tale contesto, oltre a sollecitare l'annullamento della sentenza 2C_1040/2020, con susseguente esame e espletamento delle richieste da lui sottoposte a diverse autorità cantonali, ha in particolare domandato che sia intimato al Tribunale federale di "assegnare l'emissione della revisione ad altra sezione del Tribunale Federale, dando indicazione preventiva della composizione di corte ed esclusione del Presidente Seiler Hans Georg e Giudice Florence Aubry Girardin e cancelliera Raffaella leronimo Perroud", di destituire i suoi curatori rispettivamente d'infliggere loro delle multe disciplinari e, infine, di essere indennizzato sia a livello cantonale che federale oltre ad essere dispensato dal dovere pagare spese giudiziarie.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale verifica d'ufficio se e in che misura un'istanza può essere esaminata nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii).
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1.2. Confrontato con una richiesta di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella composizione ordinaria e cioè, di regola, a tre giudici (sentenza 2F_6/2019 del 21 marzo 2019 consid. 1.2).
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1.3. Sebbene la sentenza 2C_1040/2020 concerne entrambi i coniugi A.________, la presente istanza di revisione è stata presentata unicamente da A.A.________ e verrà pertanto trattata unicamente nei suoi riguardi.
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2. Come noto all'istante, la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della II Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF. Come già ripetutamente rammentatogli, dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a lui sfavorevole, non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4). Inoltre, come lui già sa (sentenza 1F_18/2020 del 24 agosto 2020), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43).
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3. Sebbene l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.A.________ sia stato limitato in via cautelare e sia stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi (vedasi per ultimo sentenza 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021, con cui la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da A.A.________ al riguardo), questi ha nuovamente, come già fatto numerose volte dopo l'adozione della menzionata misura, agito personalmente senza l'ausilio del curatore avv. C.________.
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In queste circostanze, non si giustifica assegnare al curatore - il quale peraltro non ha reagito all'invio dell'avviso di ricevimento dell'istanza di revisione - un termine giusta l'art. 42 cpv. 5 LTF per ratificare il rimedio, poiché tale disposto permette di ovviare a vizi di uno scritto in caso di omissioni involontarie, ma non nel caso di una persistente reiterata intenzionale inosservanza delle regole procedurali (sentenza 4A_500/2020 del 9 novembre 2020). L'istanza non merita pertanto maggiore disamina.
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Erwägung 4 | |
4.1. Per quanto precede, la domanda di revisione si rivela inammissibile e può essere evasa senza uno scambio di scritti (art. 127 LTF).
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4.2. Considerate le circostanze del caso si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Ciò rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria interposta in maniera informale dall'istante. Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF) né, come richiesto dall'interessato, "indennità di inconvenienza".
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4.3. Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF; sentenza 2F_15_2020 del 19 agosto 2020 consid 5.3).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. La domanda di ricusazione è inammissibile.
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2. La domanda di revisione è inammissibile.
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3. Non si prelevano spese giudiziarie.
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4. Comunicazione all'istante, alla Commissione di disciplina degli avvocati e alla Giudice delegata del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché, per conoscenza, al curatore avv. C.________.
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Losanna, 3 febbraio 2021
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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