BGer 1C_37/2021 | |||
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BGer 1C_37/2021 vom 09.02.2021 |
1C_37/2021 |
Sentenza del 9 febbraio 2021 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Chaix, Giudice presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________e B.________,
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ricorrenti,
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contro
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Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Procedura amministrativa,
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ricorso contro lo scritto del 13 gennaio 2021 del
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Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che con decisione del 13 gennaio 2021, preso atto delle dimissioni del presidente della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, il Consiglio di Stato ha nominato Enrico Pusterla quale nuovo presidente della Commissione, chiedendo al Gran Consiglio di confermare la nomina in applicazione dell'art. 31 cpv. 1 secondo periodo della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (RL 163.100);
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che avverso questo scritto A.________ e B.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo di rinviarlo al Consiglio di Stato affinché valuti l'idoneità dei candidati della Commissione, allo scopo di consentire al Gran Consiglio di non rinnovare i mandati dei membri che presenterebbero " incompatibilità e conflitti di interesse irrisolti ", formulando numerose altre conclusioni che esulano dall'oggetto del litigio;
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che il Tribunale federale vaglia liberamente e d'ufficio la sua competenza e se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 145 II 168 consid. 1 pag. 170);
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che, ciononostante, se la legittimazione ad agire non è di primo acchito evidente, non spetta al Tribunale federale ricercare su quali elementi la stessa potrebbe fondarsi: in loro assenza il ricorso è inammissibile (DTF 142 V 395 consid. 3.1 pag. 397);
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che la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri del Tribunale federale dall'intervenire nei giudizi che riguardano i ricorrenti è inammissibile, poiché formulata senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF;
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che, in effetti, dalla partecipazione a sentenze terminate con esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenze 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4 e 1C_266/2019 del 23 maggio 2019 nei loro confronti);
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che secondo la costante prassi, nota ai ricorrenti (sentenza 1F_18/2020 del 24 agosto 2020), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43);
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che con decisione cautelare del 9/10 dicembre 2019 l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito in favore del ricorrente un co-curatore di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC nella persona dell'avv. Pascal Cattaneo, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il co-curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito;
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che con giudizio del 15 luglio 2020 il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato il citato legale quale unico curatore di A.________;
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che con sentenza 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro detta decisione;
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che, i nvitato a esprimersi sul ricorso, con scritto del 1° febbraio 2021 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificarlo, chiedendo di esentare il ricorrente dal pagamento di spese giudiziarie, motivo per cui in quanto presentato da A.________ il gravame è inammissibile;
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che la ricorrente non tenta di spiegare perché si sarebbe in presenza di una decisione finale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), visto che spetta al Gran Consiglio confermare la contestata nomina, motivo per cui l'accenno al ricorso contro atti normativi cantonali ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF non è decisivo, ritenuto inoltre che non è contestata la citata norma, ma "l'idoneità dei candidati";
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che, trattandosi di una elezione indiretta da parte del Governo e del Parlamento, il diritto di voto dei cittadini non può essere violato, motivo per cui non è dato il ricorso giusta l'art. 82 lett. c LTF (DTF 131 I 366 consid. 2.1 pag. 367);
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che le critiche alle nomine di altri membri della Commissione, quelle inerenti ad altre vertenze concernenti i ricorrenti e quelle relative alla mancata adozione di determinati provvedimenti e modifiche legislative esulano dall'oggetto del litigio;
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che, nella misura in cui il ricorso è presentato nell'interesse generale esso è inammissibile per carenza di legittimazione, l'azione popolare essendo esclusa (DTF 144 I 43 consid. 2.1 in fine pag. 46);
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che il gravame, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che, in accoglimento della richiesta del curatore, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie nei confronti del ricorrente;
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che, per contro l'implicita domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta vista l'assenza di ogni possibilità di esito favorevole del gravame della ricorrente (art. 64 cpv. 1 e art. 66 cpv. 3 LTF; sentenza 1B_399/2020 del 21 agosto 2020 nei suoi confronti);
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che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 104 LTF;
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per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione ai ricorrenti, al curatore avv. Pascal Cattaneo e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
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Losanna, 9 febbraio 2021
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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