BGer 6B_1467/2020 | |||
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BGer 6B_1467/2020 vom 15.02.2021 |
6B_1467/2020 |
Sentenza del 15 febbraio 2021 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Giudice presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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2. B.________,
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3. C.________,
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opponenti.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere,
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ricorso contro la sentenza emanata il 6 novembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.225).
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Considerando: | |
che, con sentenza del 6 novembre 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore generale nei confronti di B.________ e di C.________;
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che, avverso questo giudizio, A.________ presenta un ricorso del 18 dicembre 2020 al Tribunale federale;
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che, con decreto presidenziale del 23 dicembre 2020, il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 18 gennaio 2021, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 3'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
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che il 18 gennaio 2021 il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di potere versare l'anticipo mediante un pagamento di fr. 500.-- e, per l'importo rimanente, mediante pagamenti rateali di fr. 100.-- al mese, prospettando inoltre lo stralcio del ricorso in caso di mancato accoglimento della richiesta;
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che il 19 gennaio 2021 il Tribunale federale gli ha comunicato di non potere accogliere la richiesta, segnalandogli nel contempo la possibilità di presentare una domanda di assistenza giudiziaria e ricordandogli che un eventuale ritiro del ricorso avrebbe dovuto essere formulato in modo espresso e incondizionato;
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che con un ulteriore decreto presidenziale del 19 gennaio 2021 al ricorrente è quindi stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 3 febbraio successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
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che, con il decreto, il ricorrente è stato di nuovo avvertito che il mancato pagamento dell'anticipo non valeva quale ritiro del ricorso, il quale doveva essere dichiarato per iscritto;
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ch'egli non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
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che il ricorrente non ha nemmeno comunicato di ritirare il ricorso né ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria;
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che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
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che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
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richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 15 febbraio 2021
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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