BGer 4A_119/2021 | |||
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BGer 4A_119/2021 vom 03.03.2021 |
4A_119/2021 |
Sentenza del 3 marzo 2021 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Stefano Steiger,
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opponenti.
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Oggetto
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gratuito patrocinio,
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ricorso contro la sentenza emanata il 15 gennaio 2021 dalla III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino (13.2020.93 e 13.2020.96).
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Considerando: | |
che A.________ ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città B.________, chiedendo di condannare quest'ultimo a pagargli fr. 141'919.50;
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che con decisione 24 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di gratuito patrocinio dell'attore, ha fissato l'anticipo spese a fr. 8'000.-- e gli ha imposto, in parziale accoglimento della richiesta del convenuto, di prestare una cauzione per le spese ripetibili di fr. 9'000.--;
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che la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 15 gennaio 2021, dichiarato inammissibile il reclamo 26 agosto 2020 di A.________ e respinto la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di seconda istanza;
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che la Corte cantonale ha ritenuto il reclamo tardivo, la notifica della decisione di primo grado essendo, in base alla finzione prevista dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, già avvenuta il 3 agosto 2020 e non unicamente il giorno (17 agosto 2020) in cui essa è stata effettivamente ritirata nell'ufficio postale dall'allora patrocinatore di A.________;
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che il termine di impugnazione di 10 giorni, soggiunge l'autorità inferiore, non è nemmeno stato sospeso dall'art. 145 CPC, come del resto pure puntualmente indicato dal Pretore aggiunto nella sua decisione;
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che con ricorso 17 febbraio 2021 A.________ postula l'annullamento della sentenza cantonale, l'accoglimento della sua domanda di gratuito patrocinio con il conseguente annullamento dell'invito a versare un anticipo spese e la reiezione dell'istanza di cauzione processuale;
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che il ricorrente ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1);
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che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione;
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che infatti il ricorrente si dilunga sul merito della causa da lui incoata, ma non spiega perché la tardività del reclamo rilevata nel giudizio impugnato violerebbe il diritto, limitandosi a dichiarare assodata la tempestività del rimedio cantonale in ragione della data dell'effettivo ritiro della decisione pretorile;
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che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale dev'essere respinta facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 marzo 2021
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Hohl
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Il Cancelliere: Piatti
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