BGer 1F_8/2021 | |||
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BGer 1F_8/2021 vom 04.03.2021 |
1F_8/2021 |
Sentenza del 4 marzo 2021 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Kneubühler, Presidente,
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Chaix, Haag,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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istante,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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controparte,
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Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte dei reclami penali, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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revisione,
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1B_5/2021 del 22 gennaio 2021.
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Considerando: | |
che con sentenza 1B_5/2021 del 22 gennaio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ e B.________;
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che avverso questa decisione A.________ inoltra una domanda di revisione al Tribunale federale chiedendo di annullarla, oltre a formulare numerose conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio;
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che il Tribunale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 II 276 consid. 1 pag. 279);
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che, come spiegato al ricorrente nella criticata sentenza, la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF;
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che, come noto al ricorrente, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43);
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che l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6);
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che, con sentenza del 15 luglio 2020, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo
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che con sentenza 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto da A.________ contro queste decisioni;
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che, invitato a esprimersi sull'istanza, con scritto del 19 febbraio 2021 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificarla, chiedendo di non prelevare spese;
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che l'istanza di revisione è quindi manifestamente inammissibile;
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che, in accoglimento della richiesta del curatore si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
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che nell'ipotesi dell'inoltro di ulteriori istanze di revisione che dovessero rivestire un carattere querulomane e abusivo (art. 108 cpv. 1 lett. c LTF; cfr. sentenza 4A_11/2021 del 5 febbraio 2021), il Tribunale federale potrebbe accollare all'istante le spese inutili da lui causate (art. 66 cpv. 3 LTF);
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. L'istanza di revisione è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese.
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3. Comunicazione all'istante, al suo curatore avv. Pascal Cattaneo, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 4 marzo 2021
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Kneubühler
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Il Cancelliere: Crameri
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