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Informationen zum Dokument  BGer 1F_8/2021  Materielle Begründung
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BGer 1F_8/2021 vom 04.03.2021
 
 
1F_8/2021
 
 
Sentenza del 4 marzo 2021
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
 
Chaix, Haag,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
controparte,
 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte dei reclami penali, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
revisione,
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1B_5/2021 del 22 gennaio 2021.
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 1B_5/2021 del 22 gennaio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ e B.________;
 
che avverso questa decisione A.________ inoltra una domanda di revisione al Tribunale federale chiedendo di annullarla, oltre a formulare numerose conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio;
 
che il Tribunale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 II 276 consid. 1 pag. 279);
 
che, come spiegato al ricorrente nella criticata sentenza, la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF;
 
che, come noto al ricorrente, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43);
 
che l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6);
 
che, con sentenza del 15 luglio 2020, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo
 
che con sentenza 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto da A.________ contro queste decisioni;
 
che, invitato a esprimersi sull'istanza, con scritto del 19 febbraio 2021 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificarla, chiedendo di non prelevare spese;
 
che l'istanza di revisione è quindi manifestamente inammissibile;
 
che, in accoglimento della richiesta del curatore si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
che nell'ipotesi dell'inoltro di ulteriori istanze di revisione che dovessero rivestire un carattere querulomane e abusivo (art. 108 cpv. 1 lett. c LTF; cfr. sentenza 4A_11/2021 del 5 febbraio 2021), il Tribunale federale potrebbe accollare all'istante le spese inutili da lui causate (art. 66 cpv. 3 LTF);
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. L'istanza di revisione è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese.
 
3. Comunicazione all'istante, al suo curatore avv. Pascal Cattaneo, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 4 marzo 2021
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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