BGer 8C_186/2021 | |||
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BGer 8C_186/2021 vom 12.03.2021 |
8C_186/2021 |
Sentenza del 12 marzo 2021 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro del Cantone dei Grigioni, Ringstrasse 10, 7001 Coira,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 14 gennaio 2021 (S 20 114).
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Visto: | |
la decisione emessa il 29 luglio 2020 dall'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro del Cantone dei Grigioni (UCIAML) che ha sospeso per 23 giorni A.________ dal diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione per non essersi presentato a un programma occupazionale,
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la decisione dell'UCIAML del 29 settembre 2020 che ha accertato la mancata presentazione di un'opposizione nei termini legali,
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il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 14 gennaio 2021 che ha respinto il ricorso contro la decisione dell'UCIAML del 29 settembre 2020,
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il ricorso contro il giudizio cantonale presentato il 23 feb braio 2021 (timbro postale),
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considerando: | |
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,
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che quando è contestata in sede di ricorso una decisione d'inammissibilità, come quella resa il 29 settembre 2020 dall'UCIAML, l'oggetto del contendere è limitato a tale aspetto (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 186 seg.),
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che il ricorrente si dilunga impropriamente sulla controversia relativa alla sospensione delle indennità di disoccupazione e ammette "ho lasciato che il tempo trascorresse senza far valere i miei diritti",
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che il ricorso sfugge pertanto a ogni possibile esame,
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che le decisioni amministrative (su opposizione) formalmente passate in giudicato possono tutt'al più essere modificate soltanto tramite gli istituti della revisione o della riconsiderazione (art. 53 LPGA), questioni di pertinenza in ogni caso dell'UCIAML,
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si prescinde in via eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 2a Camera, e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
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Lucerna, 12 marzo 2021
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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