BGer 9C_149/2021 | |||
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BGer 9C_149/2021 vom 17.03.2021 |
9C_149/2021 |
Sentenza del 17 marzo 2021 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Parrino, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Giovanni Cianni,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° febbraio 2021 (31.2020.17).
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Visto: | |
la decisione della Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino del 13 marzo 2020, confermata su opposizione il 9 giugno 2020, che ha condannato A.________ al risarcimento di fr. 313'793.20 per contribuiti paritetici dal 2015 al 2018 rimasti insoluti e riconducibili alla fallita B.________ SA, di cui fr. 16'313.60 per contributi per rivendicazioni di credito,
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il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione,
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il ricorso al Tribunale federale contro il giudizio cantonale presentato il 2 marzo 2020 (timbro postale),
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considerando: | |
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,
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che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
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che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha concluso come il ricorrente abbia assunto tutti gli oneri della funzione, accettando il mandato di amministratore unico e che quest'ultimo può liberarsi dalle proprie responsabilità soltanto in caso di particolari circostanze,
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che la Corte cantonale ha osservato l'irrilevanza di una pretesa posizione di amministratore di fatto del ricorrente e della querela contro C.________ e D.________ e ha reiterato come anche la situazione medica del ricorrente non fosse a tal punto grave da impedirgli addirittura di presentare le dimissioni,
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che il ricorso si limita, ripetendo impropriamente quanto già riferito in sede cantonale, a presentare una propria lettura delle circostanze, senza però pretendere un apprezzamento manifestamente inesatto dei fatti,
| 9 |
che riguardo alla propria incapacità fisica e psicologica, il ricorrente non si confronta con i considerandi del giudizio cantonale, il quale, richiamando numerose prove al fascicolo, ha negato la totale incapacità di comprendere e determinarsi sulla gestione della società,
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che per il resto il ricorrente non solleva alcuna lesione del diritto,
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 17 marzo 2021
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Parrino
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Il Cancelliere: Bernasconi
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