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Informationen zum Dokument  BGer 9C_149/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_149/2021 vom 17.03.2021
 
 
9C_149/2021
 
 
Sentenza del 17 marzo 2021
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Giovanni Cianni,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° febbraio 2021 (31.2020.17).
 
 
Visto:
 
la decisione della Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino del 13 marzo 2020, confermata su opposizione il 9 giugno 2020, che ha condannato A.________ al risarcimento di fr. 313'793.20 per contribuiti paritetici dal 2015 al 2018 rimasti insoluti e riconducibili alla fallita B.________ SA, di cui fr. 16'313.60 per contributi per rivendicazioni di credito,
1
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione,
2
il ricorso al Tribunale federale contro il giudizio cantonale presentato il 2 marzo 2020 (timbro postale),
3
 
considerando:
 
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
4
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,
5
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
6
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha concluso come il ricorrente abbia assunto tutti gli oneri della funzione, accettando il mandato di amministratore unico e che quest'ultimo può liberarsi dalle proprie responsabilità soltanto in caso di particolari circostanze,
7
che la Corte cantonale ha osservato l'irrilevanza di una pretesa posizione di amministratore di fatto del ricorrente e della querela contro C.________ e D.________ e ha reiterato come anche la situazione medica del ricorrente non fosse a tal punto grave da impedirgli addirittura di presentare le dimissioni,
8
che il ricorso si limita, ripetendo impropriamente quanto già riferito in sede cantonale, a presentare una propria lettura delle circostanze, senza però pretendere un apprezzamento manifestamente inesatto dei fatti,
9
che riguardo alla propria incapacità fisica e psicologica, il ricorrente non si confronta con i considerandi del giudizio cantonale, il quale, richiamando numerose prove al fascicolo, ha negato la totale incapacità di comprendere e determinarsi sulla gestione della società,
10
che per il resto il ricorrente non solleva alcuna lesione del diritto,
11
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
12
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
13
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 17 marzo 2021
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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