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Informationen zum Dokument  BGer 6B_847/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_847/2020 vom 22.03.2021
 
 
6B_847/2020
 
 
Sentenza del 22 marzo 2021
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Giudice presidente,
 
Muschietti, Hurni,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Nadir Guglielmoni,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2. B.________,
 
patrocinato dall'avv. Enrico Germano,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Decreto di abbandono (lesioni gravi, lesioni semplici, lesioni colpose),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 giugno 2020
 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (60.2019.369).
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
Nel corso del mese di agosto 2014 A.________ ha subito due diversi infortuni domestici, riportando un trauma contusivo alla spalla e all'acromion-claveare destra, rispettivamente (tra l'altro) un trauma distorsivo cervicale. Le risonanze magnetiche, a cui nei mesi successivi si è sottoposta, non hanno evidenziato rotture, nemmeno parziali, del sovraspinoso, rilevando unicamente una micro-frattura ossea (articolare).
1
A seguito del primo infortunio, A.________ è stata posta al beneficio delle indennità per infortunio da parte di C.________.
2
Considerato che, secondo la fisioterapista, dopo sette mesi di sedute non vi era da attendersi alcun miglioramento dalla fisioterapia, il dr. med. D.________ ha indirizzato A.________ al dr. med. B.________. Questi le ha proposto una resezione sotto artroscopia dell'acromio-claveare, precisando che avrebbe effettuato una riparazione concomitante della lesione tendinosa, qualora simile lesione fosse stata constatata. Il 16 aprile 2015 A.________ ha sottoscritto il formulario relativo al consenso informato concernente l'intervento chirurgico. L'operazione è stata effettuata il 25 giugno 2015. Nel rapporto operatorio il dr. med. B.________ ha indicato di aver proceduto a una "resezione acromion-claveare, decompressione sottoacromiale e riparazione sovraspinoso spalla destra".
3
B. Il 26 febbraio 2016 A.________ ha querelato/denunciato il dr. med. B.________ per i reati di lesioni gravi, subordinatamente semplici e ancor più subordinatamente colpose, ritenendo di essere stata operata inutilmente e addirittura in maniera dannosa.
4
Aperta l'istruzione, il magistrato inquirente ha interrogato l'accusatrice privata, l'imputato e il teste dr. med. E.________, FMH in radiologia. Ha quindi conferito al prof. F.________ un mandato peritale. Presentata il 6 ottobre 2018, la perizia non ha riscontrato alcuna violazione dell'arte medica da parte dell'imputato. Chiamato a fornire delucidazioni, il 12 febbraio 2019 il perito ha confermato sostanzialmente la legittimità dell'operazione e l'assenza di violazione delle regole dell'arte medica.
5
Poiché per il perito, di formazione non radiologo, gli esami radiologici giustificavano l'intervento chirurgico, A.________ ha chiesto l'audizione testimoniale di due specialisti in radiologia che, insieme al dr. med. E.________, non avrebbero invece riscontrato alterazioni dei rapporti articolari o segni di rottura del sovraspinato.
6
Il 25 novembre 2019, il procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento, non potendo essere ascritta all'imputato alcuna violazione dell'arte medica alla luce delle risultanze peritali. Ha altresì respinto l'istanza probatoria dell'accusatrice privata, atteso che il perito, benché non radiologo, disponeva di tutte le conoscenze necessarie per valutare l'opportunità dell'operazione chirurgica.
7
C. Con sentenza del 4 giugno 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto il reclamo inoltrato da A.________ avverso il decreto di abbandono.
8
D. A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio della causa alla CRP per nuovo giudizio. Chiede inoltre di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
9
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
10
 
Diritto:
 
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 146 IV 185 consid. 2).
11
1.1. Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
12
1.2. Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b), segnatamente l'accusatore privato, se la decisione può influire sul giudizio delle sue pretese civili (n. 5). Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Spetta di principio alla parte ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 138 IV 86 consid. 3).
13
Quando il procedimento si conclude con un decreto di un non luogo a procedere o di abbandono, l'accusatore privato non ha necessariamente già formulato delle conclusioni civili. Ma quand'anche l'abbia fatto (v. art. 119 cpv. 2 lett. b CPP), il pubblico ministero che decreta il non luogo a procedere o l'abbandono non deve statuire sulle pretese civili (v. art. 320 cpv. 3 CPP). Incombe quindi all'accusatore privato illustrare nel suo ricorso quali pretese civili intende avanzare contro l'imputato. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al pubblico ministero nel perseguimento penale, la giurisprudenza attuale è restrittiva e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane riservato il caso in cui l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1).
14
Indipendentemente dalla legittimazione dell'accusatore privato a contestare il merito della vertenza, la giurisprudenza gli riconosce la possibilità di censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. In questa evenienza, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura (v. DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2).
15
1.3. In concreto la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità precedente. Non sostiene aver formulato delle conclusioni civili, che peraltro nemmeno espone in questa sede, limitandosi sostanzialmente ad affermare di aver subito un danno permanente alla salute fisica e psicologica "presumibilmente cagionato dall'intervento chirurgico" eseguito dall'opponente in violazione delle regole dell'arte medica. Le conseguenze si protrarrebbero ancora oggi; ella infatti si troverebbe tuttora in incapacità di lavoro e continuerebbe a ricevere cure mediche, di modo che sarebbero "riuniti i presupposti per agire in responsabilità civile" nei confronti dell'imputato. Questa spiegazione è lungi dal dimostrare l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 CPP. L'insorgente infatti non pretende che l'inabilità al lavoro in cui afferma di trovarsi sia consecutiva, almeno in parte, all'operazione a cui si è sottoposta e non più o non solo agli infortuni subiti, né sostiene che l'intervento chirurgico avrebbe peggiorato il suo danno alla salute o impedito un miglioramento del suo stato. Tali elementi peraltro nemmeno emergono dalla sentenza impugnata. La ricorrente afferma che il danno alla sua salute fisica e psicologica sarebbe ampiamente documentato dai referti clinici agli atti, senza indicare di quali atti del copioso incarto cantonale trattasi e dimenticando, comunque sia, che un rinvio agli atti dell'incarto non è sufficiente sotto il profilo dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF: non spetta infatti al Tribunale federale completare lo scritto sottoposto al suo esame andando a consultare l'incarto (DTF 140 III 115 consid. 2; 138 IV 47 consid. 2.8.1).
16
In simili circostanze, all'insorgente non può essere riconosciuta la legittimazione a impugnare nel merito il giudizio della CRP sulla base dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Risultano così d'acchito inammissibili le censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, come pure quella relativa alla violazione del principio in dubio pro duriore. Lo stesso dicasi per le ulteriori critiche, segnatamente quelle di violazione del diritto di essere sentito con riguardo alla mancata assunzione delle prove richieste e alla loro valutazione anticipata, trattandosi di questioni strettamente connesse con il giudizio di merito che la ricorrente non è legittimata a contestare.
17
1.4. Di transenna, a sostegno del suo diritto di interporre ricorso in materia penale, l'insorgente accenna alla sua veste di querelante.
18
A torto. Infatti, l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF riconosce al querelante il diritto a ricorrere in materia penale, per quanto trattasi del diritto di querela come tale, ovvero dell'applicazione degli art. 30 segg. CP (v. sentenza 6B_1179/2020 del 4 febbraio 2021 consid. 1.2.1). Dinanzi al Tribunale federale il querelante non può dunque contestare nel merito la decisione oggetto di ricorso, ma solo invocare eventuali irregolarità del suo diritto di querela (v. sentenza 6B_295/2018 del 24 aprile 2018 con rinvii). Con il suo gravame la ricorrente non si duole in alcun modo di una violazione degli art. 30 segg. CP, ma critica unicamente la conferma del decreto di abbandono.
19
2. Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
20
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, dal momento che le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF).
21
Le spese giudiziarie sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il loro importo tiene comunque conto della situazione finanziaria, non favorevole, dell'insorgente (art. 65 cpv. 1 LTF).
22
In assenza di uno scambio di scritti, non si giustifica di accordare ripetibili agli opponenti (art. 68 LTF).
23
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 22 marzo 2021
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Denys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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