VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_174/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 21.04.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_174/2021 vom 29.03.2021
 
 
9C_174/2021
 
 
Sentenza del 29 marzo 2021
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, Bahnhofstrasse 13, 7302 Landquart,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro le malattie
 
(presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 febbraio 2021 (36.2021.6).
 
 
Visto:
 
il giudizio del 3 febbraio 2021 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha ritenuto irricevibile il ricorso di A.________ contro la presa di posizione del 15 gennaio 2021 della ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, con cui non veniva accettata la sua proposta di pagamento rateale dell'importo di fr. 875.25 per premi scoperti per i mesi da gennaio a maggio 2020, nonché di fr. 220.- per spese di sollecito e di elaborazione,
1
il "ricorso" di A.________ del 1° marzo 2021 (timbro postale) al Tribunale federale contro il giudizio cantonale, con cui chiede, "la possibilità di riparare in qualità di soggetto economico più debole",
2
il decreto del 3 marzo 2021 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, all'interessato è stato esplicitamente chiesto se il suo scritto del 1° marzo 2021 dovesse essere considerato quale atto ricorsuale, come pure è stato informato sulle esigenze relative all'ammissibilità di un gravame contro una decisione d'irricevibilità e sull'eventualità di dover sopportare i costi di procedura,
3
lo scritto aggiuntivo dell'8 marzo 2021 (timbro postale) con cui il ricorrente chiede anche l'ammissione all'assistenza giudiziaria gratuita,
4
 
considerando:
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87),
5
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
6
che la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 con riferimenti), in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità,
7
che il Tribunale cantonale ha ritenuto irricevibile il ricorso formulato dal ricorrente il 1° febbraio 2021, considerata l'assenza di provvedimento impugnabile, ossia di decisione su opposizione (cfr. art. 52 e 56 LPGA),
8
che nel caso concreto l'atto ricorsuale è privo del necessario riferimento al tenore, di natura formale, della decisione di irricevibilità emessa dall'autorità giudiziaria cantonale, considerato che il ricorrente reitera la sua volontà di voler pagare il debito assicurativo e chiede il riconoscimento di un pagamento rateale, in considerazione della sua difficile situazione finanziaria,
9
che, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con le motivazioni formali del giudizio del Tribunale cantonale, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
10
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF) e pertanto la domanda di assistenza giudiziaria (art. 64 LTF) è priva d'interesse,
11
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 29 marzo 2021
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).