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Informationen zum Dokument  BGer 4F_2/2021  Materielle Begründung
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BGer 4F_2/2021 vom 30.03.2021
 
 
4F_2/2021
 
 
Sentenza del 30 marzo 2021
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Hohl, Presidente,
 
Kiss, Rüedi,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
B.________ SA,
 
C.________,
 
entrambi patrocinati dall'avv. Rocco Olgiati,
 
controparti,
 
Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
revisione,
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 5 febbraio 2021 (4A_11/2021 / 4A_13/2021).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. La Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, con sentenze del 30 novembre 2020 e in accoglimento dei reclami presentati da A.________, le petizioni inoltrate contro quest'ultima dalla B.________ SA e dal suo direttore C.________ e ha posto le spese processuali di entrambe le istanze a carico degli attori.
 
2. Con sentenza 5 febbraio 2021 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale, dopo aver congiunto le cause, ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da A.________ contro le predette pronunzie, poiché essi rivestivano un carattere querulomane e abusivo. Tale sentenza concerne unicamente le procedure cantonali 16.2019.58 e 16.2019.59, l'impugnativa diretta contro la procedura cantonale 16.2019.62 essendo di competenza della II Corte di diritto civile del Tribunale federale, presso di cui è pendente (incarto 5A_17/2021).
 
3. A.________ è insorta al Tribunale federale con atto 25 febbraio 2021 in cui indica quale oggetto "revisione art. 38 cpv. 1-3 LTF e art. 121 LTF delle sentenze 4A_11/2021 e 4A_13/2021 della I Corte di diritto civile del Tribunale federale".
 
4. A titolo preliminare giova ribadire che, come già indicato numerose volte all'istante, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii).
 
L'implicita domanda di ricusa della Presidente della Corte adita e del sottoscritto Cancelliere si rivela inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare in modo intellegibile un motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto sembra ritenere l'istante, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lei sfavorevole - compresa la decisione oggetto dell'istanza di revisione all'esame - non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dalla Presidente e dal Cancelliere di cui è chiesta l'astensione, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF (sentenza 5F_29/2020 dell'8 dicembre 2020 consid. 3 con rinvii).
 
 
5.
 
5.1. La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi esaustivamente indicati nella LTF. Essa non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Giusta l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata: se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (lett. b), se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d).
 
Per essere ammissibile l'istanza di revisione deve essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (art. 42 cpv. 2 LTF). La motivazione deve riferirsi a quanto deciso in concreto (sentenza 4F_8/2020 del 4 novembre 2020 consid. 5.1, con rinvio).
 
5.2. Lo scritto all'esame si esaurisce praticamente in una serie di doglianze e richieste estranee alla sentenza dedotta in revisione. A prescindere dalla pretesa violazione delle norme sulla ricusazione, lamentela che però si rivela inammissibile per i motivi già illustrati al consid. 4, invano si cerca un'argomentazione riferita al giudizio attaccato da cui risulterebbe con un minimo di chiarezza in che modo il Tribunale federale sarebbe incappato in un motivo di revisione.
 
6. La domanda di revisione si rivela pertanto inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF). Si avverte quest'ultima che il Tribunale federale si riserva di archiviare senza risposta ulteriori scritti (segnatamente domande di revisione) analoghi a quello in esame concernenti questa causa.
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. La domanda di revisione è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 30 marzo 2021
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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