VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4F_4/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 17.04.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4F_4/2021 vom 30.03.2021
 
 
4F_4/2021
 
 
Sentenza del 30 marzo 2021
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Hohl, Presidente,
 
Kiss, Rüedi,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
D.________,
 
istante,
 
contro
 
B.________ SA,
 
C.________,
 
entrambi patrocinati dall'avv. Rocco Olgiati,
 
controparti
 
Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
revisione,
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 5 febbraio 2021 (4A_15/2021 / 4A_17/2021).
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 5 febbraio 2021 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibili i ricorsi inoltrati da D.________ nei confronti delle sentenze emanate il 30 novembre 2020 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nelle cause 16.2019.60 e 16.2019.61, incoate dalla B.________ SA e dal direttore di quest'ultima C.________;
 
che D.________ è insorto al Tribunale federale con atto 25 febbraio 2021 in cui indica quale oggetto "revisione art. 38 cpv. 1-3 LTF e art. 121 LTF delle sentenze 4A_15/2021 e 4A_17/2021 della I Corte di diritto civile del Tribunale federale";
 
che l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di D.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi (cfr. sentenze del 4 gennaio 2021 nelle cause 5A_649/2020 e 5A_650/2020);
 
che con scritto 9 marzo 2021 il curatore dell'istante avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare la predetta domanda di revisione;
 
che quest'ultima si rivela pertanto manifestamente inammissibile;
 
che, come chiesto dal curatore, non si riscuotono spese giudiziarie;
 
che il Tribunale federale si riserva di archiviare senza risposta ulteriori scritti (segnatamente domande di revisione) analoghi a quello in esame concernenti questa causa;
 
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. La domanda di revisione è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al curatore avv. Pascal Cattaneo.
 
Losanna, 30 marzo 2021
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
Il Cancelliere: Piatti
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).