BGer 2C_188/2021 | |||
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BGer 2C_188/2021 vom 19.04.2021 |
2C_188/2021 |
Sentenza del 19 aprile 2021 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Seiler, Presidente,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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rappresentato dall'avv. Domenica Tripodi,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio federale di polizia (fedpol),
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Guisanplatz 1a, 3003 Berna.
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Oggetto
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Divieto d'entrata (fedpol),
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ricorso contro la sentenza emanata il 12 gennaio 2021 dal Tribunale amministrativo federale, Corte VI
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(F-5587/2018).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Con sentenza del 12 gennaio 2021, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il gravame presentato da A.________ contro il divieto d'entrata emanato nei suoi confronti il 3 agosto 2018 dall'Ufficio federale di polizia (fedpol).
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Con ricorso del 15 febbraio 2021 - spedito il giorno successivo da X.________ (Italia), per il tramite delle Poste italiane - A.________ ha impugnato questo giudizio davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento rispettivamente la riforma.
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2. Con lettera del 2 marzo 2021, il Tribunale federale si è rivolto al ricorrente assegnandogli un termine per indicare un recapito in Svizzera. Nel contempo, lo ha invitato ad esprimersi sulla tempestività del suo gravame, che pareva dubbia.
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Con lettera del 2 aprile 2021, l'insorgente ha comunicato il recapito richiesto. In merito al secondo aspetto per il quale era stato interpellato, ha invece osservato che "sulla tardività della proposizione del ricorso si rileva che il medesimo è stato presentato allorquando l'odierno ricorrente è venuto a conoscenza della sentenza impugnata".
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3. | |
3.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione querelata.
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Per l'art. 44 cpv. 1 LTF, il termine inizia a decorrere dal giorno successivo alla notificazione; l'art. 48 cpv. 1 LTF, cui rinvia anche il Tribunale amministrativo federale nell'indicazione dei rimedi di diritto in calce alla sua sentenza, precisa inoltre che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
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3.2. Nella fattispecie, il ricorrente indica di avere ricevuto la decisione impugnata al suo domicilio svizzero (presso la moglie) il 17 gennaio 2021. In realtà, dall'estratto "Track and Trace", cioè dal tracciamento degli invii della Posta svizzera (xxx), risulta che la notifica è avvenuta solo due giorni dopo, ovvero il 19 gennaio 2021. Anche tenendo conto del momento a lui più favorevole, per rispettare il termine di trenta giorni previsto dall'art. 100 cpv. 1 LTF egli avrebbe quindi dovuto consegnare il proprio ricorso al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi il 18 febbraio 2021 (art. 48 cpv. 1 LTF; primo giorno di decorrenza il 20 gennaio e scadenza trenta giorni dopo).
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Ciò non risulta però essere avvenuto. Spedito per il tramite delle Poste italiane il 16 febbraio 2021, il gravame è stato infatti recapitato al Tribunale federale il 22 febbraio 2021 e anche la sua presa in consegna da parte della Posta svizzera, qui determinante, risulta avere avuto luogo solo il 19 febbraio 2021 (estratto "Track and Trace", tracciamento relativo alla busta che è stata recapitata al Tribunale federale svizzero [yyy]; indicazione della Posta svizzera sulla busta medesima; estratto "ricerca di spedizione" delle Poste italiane relativo all'invio zzz con legenda degli stati di spedizione; sentenze 4D_10/2020 del 5 febbraio 2020; 1B_128/2019 del 2 luglio 2019 consid. 1.2; 4A_269/2010 del 23 agosto 2010 consid. 2.3; 2C_754/2008 del 23 dicembre 2008 consid. 2; 4A_258/2008 del 7 ottobre 2008 consid. 2 con ulteriori rinvii).
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D'altra parte, sia nell'impugnativa che nella lettera del 2 aprile 2021 non vengono nemmeno addotti motivi per prendere in considerazione una restituzione dei termini ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF (sentenze 2C_786/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 2.3 e 2C_469/2019 del 22 maggio 2019 consid. 5).
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4. | |
Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile, poiché tardivo, e va deciso secondo la procedura di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio federale di polizia (fedpol) e al Tribunale amministrativo federale, Corte VI.
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Losanna, 19 aprile 2021
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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Il Cancelliere: Savoldelli
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