BGer 6B_331/2021 | |||
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BGer 6B_331/2021 vom 19.04.2021 |
6B_331/2021 |
Sentenza del 19 aprile 2021 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Giudice presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere (truffa),
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ricorso contro la sentenza emanata l'8 febbraio 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.367).
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Considerando: | |
che, nel mese di gennaio del 2016, B.________, attivo in società operanti nell'ambito immobiliare ed edilizio, avrebbe chiesto a A.________ di assumere la carica di socio e gerente della società C.________ Sagl, di cui era presidente della gerenza;
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che, dopo avere ricevuto il 19 aprile 2017, da parte dell'istituto delle assicurazioni sociali competente, una richiesta di pagamento di fr. 38'023.05 per il mancato versamento di contributi alle assicurazioni sociali, A.________ si sarebbe avveduto che la situazione finanziaria della società non corrispondeva a quanto assicuratogli da B.________;
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che, con esposto del 26 novembre 2020, A.________ ha denunciato B.________ al Ministero pubblico del Cantone Ticino per il reato di truffa;
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che, con decisione del 2 dicembre 2020, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi del reato di truffa;
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che, l'11 dicembre 2020, il denunciante ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
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che, con sentenza dell'8 febbraio 2021, la Corte cantonale ha respinto il reclamo, confermando la decisione del magistrato inquirente;
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che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 16 marzo 2021 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla CRP, affinché imponga al Ministero pubblico di eseguire un'inchiesta approfondita;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
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che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
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che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
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che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
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che, in concreto, il ricorrente non si esprime in modo specifico sulla sua legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
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ch'egli sostiene genericamente che il comportamento del denunciato gli avrebbe provocato un danno che corrisponderebbe all'obbligo di risarcimento dei contributi assicurativi nei confronti della cassa di compensazione;
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che, nella fattispecie, la Corte cantonale ha tuttavia accertato che il ricorrente non ha subito un danno patrimoniale, non avendo compiuto alcun atto di disposizione volto a diminuire il suo patrimonio;
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che la CRP ha in particolare rilevato che l'11 giugno 2018 egli ha ceduto le sue quote sociali a B.________ ed è stato liberato da ogni vincolo e responsabilità;
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che, accennando in modo generico ad un suo obbligo di risarcimento per i contributi non versati alle assicurazioni sociali, il ricorrente non si confronta puntualmente con gli esposti accertamenti della CRP;
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ch'egli non sostiene di avere comunque dovuto versare un determinato importo alla cassa di compensazione a titolo di risarcimento, né dimostra che nei suoi confronti sarebbe stata avviata una procedura esecutiva per procedere all'incasso di uno specifico importo a tale titolo;
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ch'egli non sostanzia quindi, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali pretese civili intende fare valere contro il denunciato in relazione con il prospettato reato e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
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che nemmeno laddove accenna al mancato versamento di un'imprecisata indennità mensile per la sua funzione di gerente della società il ricorrente sostanzia una pretesa civile connessa alla pretesa truffa;
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che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
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che comunque, a prescindere dalla questione della legittimazione, il ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato;
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che la Corte cantonale ha infatti negato il reato di truffa (art. 146 CP), ritenendo non realizzato il requisito dell'inganno astuto, siccome il ricorrente avrebbe potuto facilmente avvedersi per tempo della situazione debitoria in cui versava la società;
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che ribadendo genericamente in questa sede di avere agito in buona fede, facendo fiducia a B.________, il quale non l'avrebbe informato della reale situazione di indebitamento della società, il ricorrente non sostanzia l'elemento dell'astuzia, che non è realizzato quando la vittima dell'inganno avrebbe potuto evitare l'errore con un minimo di attenzione (cfr. DTF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2 e rinvii);
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che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente sarebbe abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2 pag. 79; 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);
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che, nella fattispecie, egli non fa però valere la violazione di simili garanzie, in particolare non sostanzia una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 107 CPP; art. 29 cpv. 2 Cost.);
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che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 19 aprile 2021
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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