BGer 9C_155/2021 | |||
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BGer 9C_155/2021 vom 19.04.2021 |
9C_155/2021 |
Sentenza del 19 aprile 2021 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Parrino, Presidente,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale dell'8 febbraio 2021 (C-3583/2019).
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Visto: | |
la decisione del 18 giugno 2019, con cui l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (di seguito UAIE) ha confermato a A.________, nato il 2 febbraio 1954, il diritto a mezza rendita d'invalidità con effetto fino al 29 febbraio 2019,
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il giudizio dell'8 febbraio 2021, con cui i l Tribunale amministrativo federale, Corte III, ha respinto il gravame mediante il quale A.________ aveva chiesto di accertare il peggioramento delle sue condizioni di salute e di riconoscergli un'invalidità del 100 %,
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il ricorso inoltrato da A.________ al Tribunale federale il 1° marzo 2021 (timbro postale) contro il suddetto giudizio,
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considerando: | |
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii),
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che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che l'oggetto del contendere dinanzi all'autorità inferiore concerneva la revisione, nel senso dell'art. 17 LPGA, della mezza rendita d'invalidità accordata al ricorrente dal 1° gennaio 2000 (cfr. decisione dell'11 luglio 2003 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Berna),
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che dagli accertamenti del Tribunale amministrativo federale è emerso che lo stato di salute e la relativa capacità lavorativa del ricorrente non hanno subito sostanziali modifiche rispetto alla situazione esistente nel luglio 2003,
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che in particolare per giungere a tale conclusione l'autorità giudiziaria inferiore ha ponderato tutta la documentazione valetudinaria a disposizione - in relazione allo stato di salute e alla capacità lavorativa - accertando la piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg; 134 V 231 consid. 5.1 pag. 232 con riferimenti) della valutazione interdisciplinare peritale consensuale del 29 novembre 2018 (fondata sul consulto reumatologico del dott. B.________ e neurologico del dott. C.________), le cui risultanze sono state confermate dai medici dell'UAIE dott. D.________ e E.________ nel rapporto del 7 marzo 2019,
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che il ricorrente asserisce in termini soggettivi un peggioramento fisiologico del suo stato valetudinario, già solo per il passare degli anni, censura la carenza del riscontro ortopedico previsto nel giudizio di rinvio del Tribunale amministrativo federale del 20 aprile 2018 e contesta altresì apoditticamente la validità dei referti peritali, a suo dire persino falsi,
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che in particolare il Tribunale amministrativo federale ha già compiutamente accertato e motivato come la scelta, nel caso in rassegna, di far allestire la perizia interdisciplinare solo dal reumatologo e dal neurologo senza l'ortopedico non viola di per sé le istruzioni vincolanti della Corte federale, oltre il fatto che anche in questa sede le critiche all'operato del neurologo dott. B.________ sono sprovviste di qualsivoglia substrato d'ordine valetudinario,
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che pertanto il ricorrente si limita a esporre la propria opinione, riducendosi a censure appellatorie (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 pag. 30 con riferimenti), senza però dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale amministrativo federale dare la preferenza alle conclusioni dei periti amministrativi, rispettivamente degli specialisti dell'UAIE,
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che in estrema sintesi il ricorrente non allega né tanto meno motiva perché il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti (DTF 145 V 188 consid. 2 pag. 190) nel senso dell'art. 97 cpv. 1 LTF e pertanto, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 19 aprile 2021
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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