BGer 5A_331/2021 | |||
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BGer 5A_331/2021 vom 18.05.2021 |
5A_331/2021 |
Sentenza del 18 maggio 2021 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Herrmann, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Autorità regionale di protezione 9
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sede di Torricella-Taverne, via alla Chiesa, 6808 Torricella.
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Oggetto
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curatela di rappresentanza,
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ricorso contro la sentenza emanata il 31 marzo 2021
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dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2021.41).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Nel quadro della procedura d i protezione aperta nei suoi confronti dall'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, con reclamo 8 marzo 2021 A.________ ha formulato varie richieste alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Con scritto 23 marzo 2021 il suo curatore, avv. Pascal Cattaneo, ha dichiarato di ratificare tale reclamo "limitatamente alla richiesta di chiarimento in merito alla posizione del curatore di rappresentanza avv. Jörg".
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Mediante sentenza 31 marzo 2021 il Presidente della Camera di protezione ha evaso tale reclamo (nella limitata misura in cui non era inammissibile per difetto della capacità processuale dell'interessato), precisando che la nomina dell'avv. Daniele Jörg quale rappresentante processuale di A.________ giusta l'art. 449a CC era di fatto decaduta, dato che le procedure per le quali era stato nominato si erano ormai concluse definitivamente (riservata la facoltà per l'autorità di prima sede di conferirgli un ulteriore mandato).
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2. Con ricorso 28 aprile 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.
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Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.
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3. L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021).
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Con scritto 3 maggio 2021 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il predetto ricorso. Quest'ultimo si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. sentenza 5A_894/2020 del 28 aprile 2021 consid. 4).
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4. Il ricorso, confuso e inutilmente prolisso, andrebbe dichiarato in ogni modo inammissibile anche per la sua manifesta insufficiente motivazione (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) : il ricorrente, infatti, omette di spiegare in modo intellegibile in che modo l'autorità precedente sarebbe incorsa in una violazione del diritto federale (art. 42 cpv. 2 LTF). Quanto alla sua richiesta di astensione rivolta al Presidente della Corte adita e alla sottoscritta Cancelliera, si rinvia a quanto già illustratogli in numerose sentenze (v. ad esempio sentenza 5A_821/2020 del 16 aprile 2021 consid. 3).
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5. Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza all'avv. Daniele Jörg e al curatore avv. Pascal Cattaneo.
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Losanna, 18 maggio 2021
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Herrmann
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La Cancelliera: Antonini
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