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Informationen zum Dokument  BGer 2C_982/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_982/2020 vom 21.05.2021
 
 
2C_982/2020
 
Decreto del 21 maggio 2021
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Aubry Girardin,
 
in qualità di giudice unica,
 
Cancelliere Ermotti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Luca Taddei,
 
ricorrente,
 
contro
 
Commissione per il notariato del Cantone Ticino,
 
palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
 
C.________.
 
Oggetto
 
Svincolo dal segreto professionale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 ottobre 2020
 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.133).
 
 
Visto:
 
il ricorso presentato il 24 novembre 2020 da A.________ presso il Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 21 ottobre 2020 in materia di segreto professionale;
1
la lettera del 5 maggio 2021 con cui la ricorrente ha dichiarato in sostanza di ritirare il ricorso poiché le parti "hanno trovato un accordo extragiudiziario che risolve oltre a tutte le pratiche relative al loro contenzioso anche la pratica di cui a margine che diviene quindi priva d'oggetto";
2
 
considerando:
 
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
3
che nella fattispecie, dato il ritiro del ricorso annunciato nella lettera del 5 maggio 2021, la giudice dell'istruzione non può far altro che prendere atto di tale ritiro e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC);
4
che, come del resto richiesto dalla ricorrente nella lettera del 5 maggio 2021, le spese giudiziarie della sede federale vanno poste a carico di quest'ultima (cfr. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC);
5
che tali spese possono tuttavia essere ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF;
6
che, come illustrato dalla ricorrente, le parti sono d'accordo di compensare le ripetibili, di modo che non si giustifica di assegnarne ad B.________ in questa sede sulla base dei combinati art. 66 cpv. 3 e 68 cpv. 4 LTF;
7
che non si giustifica nemmeno assegnare ripetibili a C.________, il quale non si è fatto rappresentare (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF);
8
 
 per questi motivi, la Giudice unica decreta:
 
1. È preso atto del ritiro del ricorso e la causa 2C_982/2020 è stralciata dai ruoli.
9
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
10
3. Non vengono assegnate ripetibili.
11
4. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Commissione per il notariato del Cantone Ticino, al patrocinatore di B.________, a C.________ e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
12
Losanna, 21 maggio 2021
13
In nome della II Corte di diritto pubblico
14
del Tribunale federale svizzero
15
La Giudice unica:  Il Cancelliere:
16
Aubry Girardin  Ermotti
17
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