BGer 1F_13/2021 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.06.2021, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1F_13/2021 vom 26.05.2021 |
1F_13/2021 |
Sentenza del 26 maggio 2021 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
| |
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
| |
Jametti, Merz,
| |
Cancelliere Crameri.
|
Partecipanti al procedimento | |
A.________e B.________,
| |
istanti,
| |
contro
| |
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
| |
controparte,
| |
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte dei reclami penali, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
| |
Oggetto
| |
revisione,
| |
domanda di revisione delle sentenze del Tribunale federale svizzero del 22 gennaio 2021 e del
| |
4 marzo 2021 (1B_5/2021 e 1F_8/2021).
|
Considerando: | |
che con sentenza 1B_5/2021 del 22 gennaio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ e da B.________;
| |
che con sentenza 1F_8/2021 del 4 marzo 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un'istanza di revisione presentata da A.________ contro la predetta decisione;
| |
che contro questi due giudizi A.________ e B.________ presentano, con un unico allegato, due istanze di revisione al Tribunale federale chiedendo di annullarli, oltre a formulare numerose conclusioni che esulano chiaramente dall'oggetto del litigio;
| |
che le domande di revisione concernono le medesime parti, motivo per cui si giustifica di trattarle congiuntamente in un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC);
| |
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un rimedio giuridico può essere esaminato nel merito (DTF 146 II 276 consid. 1);
| |
che B.________ non è manifestamente legittimata a postulare la revisione della sentenza 1F_8/2021, che concerne unicamente A.________;
| |
che, come già spiegato agli istanti nelle criticate sentenze, la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF;
| |
che, come noto agli istanti, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante, peraltro a loro nota (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43);
| |
che, come precisato nelle citate sentenze, soltanto il curatore avv. Pascal Cattaneo può validamente rappresentare e obbligare il ricorrente in ambito giudiziario (vedi anche sentenze 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021 e 5A_821/2020 del 16 aprile 2021 nei loro confronti);
| |
che, invitato a esprimersi sulle istanze di revisione, con scritto del 1° aprile 2021 il curatore ha comunicato al Tribunale federale di non ratificarle limitatamente a A.________, chiedendo di non prelevare spese;
| |
che le istanze di revisione sono quindi manifestamente inammissibili in quanto presentate da A.________;
| |
che con decreto del 31 marzo 2021 il Tribunale federale ha invitato i ricorrenti a fornire, entro il 22 aprile seguente, un anticipo delle spese di fr. 500.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 10 maggio 2021;
| |
che con scritti del 14 aprile e del 10 maggio 2021 B.________ ha comunicato al Tribunale federale di desistere dalle procedure di revisione, motivo per cui le istanze, in quanto da lei presentate, possono essere stralciate dai ruoli, rinunciando a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
| |
che, per contro, A.________, neppure dopo la mancata ratifica da parte del curatore delle istanze, che rivestono un carattere querulomane e abusivo, non ha sottoscritto il loro ritiro, motivo per cui, come preannunciato nella sentenza 1F_10/2021 dell'11 marzo 2021 che lo riguarda (cfr. anche sentenza 4F_4/2021 del 30 marzo 2021), le spese inutili da lui causate sono poste a suo carico (art. 66 cpv. 3 LTF);
| |
che non si attribuiscono ripetibili alle autorità vincenti, che peraltro non sono state invitate a esprimersi (art. 68 cpv. 3 LTF);
|
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Le domande di revisione sono inammissibili nella misura in cui sono inoltrate da A.________, mentre sono stralciate dai ruoli in quanto presentate da B.________.
| |
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico di A.________.
| |
3. Comunicazione agli istanti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
| |
Losanna, 26 maggio 2021
| |
In nome della I Corte di diritto pubblico
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
Il Presidente: Kneubühler
| |
Il Cancelliere: Crameri
| |
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR). |