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Informationen zum Dokument  BGer 1F_13/2021  Materielle Begründung
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BGer 1F_13/2021 vom 26.05.2021
 
 
1F_13/2021
 
 
Sentenza del 26 maggio 2021
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
 
Jametti, Merz,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________e B.________,
 
istanti,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
controparte,
 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte dei reclami penali, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
revisione,
 
domanda di revisione delle sentenze del Tribunale federale svizzero del 22 gennaio 2021 e del
 
4 marzo 2021 (1B_5/2021 e 1F_8/2021).
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 1B_5/2021 del 22 gennaio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ e da B.________;
 
che con sentenza 1F_8/2021 del 4 marzo 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un'istanza di revisione presentata da A.________ contro la predetta decisione;
 
che contro questi due giudizi A.________ e B.________ presentano, con un unico allegato, due istanze di revisione al Tribunale federale chiedendo di annullarli, oltre a formulare numerose conclusioni che esulano chiaramente dall'oggetto del litigio;
 
che le domande di revisione concernono le medesime parti, motivo per cui si giustifica di trattarle congiuntamente in un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC);
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un rimedio giuridico può essere esaminato nel merito (DTF 146 II 276 consid. 1);
 
che B.________ non è manifestamente legittimata a postulare la revisione della sentenza 1F_8/2021, che concerne unicamente A.________;
 
che, come già spiegato agli istanti nelle criticate sentenze, la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF;
 
che, come noto agli istanti, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante, peraltro a loro nota (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43);
 
che, come precisato nelle citate sentenze, soltanto il curatore avv. Pascal Cattaneo può validamente rappresentare e obbligare il ricorrente in ambito giudiziario (vedi anche sentenze 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021 e 5A_821/2020 del 16 aprile 2021 nei loro confronti);
 
che, invitato a esprimersi sulle istanze di revisione, con scritto del 1° aprile 2021 il curatore ha comunicato al Tribunale federale di non ratificarle limitatamente a A.________, chiedendo di non prelevare spese;
 
che le istanze di revisione sono quindi manifestamente inammissibili in quanto presentate da A.________;
 
che con decreto del 31 marzo 2021 il Tribunale federale ha invitato i ricorrenti a fornire, entro il 22 aprile seguente, un anticipo delle spese di fr. 500.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 10 maggio 2021;
 
che con scritti del 14 aprile e del 10 maggio 2021 B.________ ha comunicato al Tribunale federale di desistere dalle procedure di revisione, motivo per cui le istanze, in quanto da lei presentate, possono essere stralciate dai ruoli, rinunciando a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
 
che, per contro, A.________, neppure dopo la mancata ratifica da parte del curatore delle istanze, che rivestono un carattere querulomane e abusivo, non ha sottoscritto il loro ritiro, motivo per cui, come preannunciato nella sentenza 1F_10/2021 dell'11 marzo 2021 che lo riguarda (cfr. anche sentenza 4F_4/2021 del 30 marzo 2021), le spese inutili da lui causate sono poste a suo carico (art. 66 cpv. 3 LTF);
 
che non si attribuiscono ripetibili alle autorità vincenti, che peraltro non sono state invitate a esprimersi (art. 68 cpv. 3 LTF);
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Le domande di revisione sono inammissibili nella misura in cui sono inoltrate da A.________, mentre sono stralciate dai ruoli in quanto presentate da B.________.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico di A.________.
 
3. Comunicazione agli istanti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 26 maggio 2021
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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