BGer 1C_318/2021 | |||
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BGer 1C_318/2021 vom 28.05.2021 |
1C_318/2021 |
Sentenza del 28 maggio 2021 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Kneubühler, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
1. Paolo Bernasconi,
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2. Bruno Balestra,
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3. Mario Branda,
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4. Luca Maghetti,
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5. Luigi Mattei,
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6. Marco Mona,
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7. John Noseda,
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8. Pietro Simona,
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9. Emanuele Stauffer,
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patrocinati dall'avv. Paolo Bernasconi,
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ricorrenti,
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contro
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Cancelleria federale, 3003 Berna.
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Oggetto
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votazione popolare federale del 13 giugno 2021
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relativa alla Legge federale sulle misure di polizia
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per la lotta al terrorismo (MPT),
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Considerando: | |
che in data 26 maggio 2021 Bruno Balestra, Paolo Bernasconi, Mario Branda, Luca Maghetti, Luigi Mattei, Marco Mona, John Noseda, Pietro Simona e Emanuele Stauffer hanno presentato al Tribunale federale un ricorso ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b della Legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 (ricorso sulla votazione, LDP; RS 161.1), adducendo che le spiegazioni del Consiglio federale sarebbero fuorvianti;
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che, notoriamente, in materia di votazioni federali le autorità inferiori in materia di diritti politici sono i Governi cantonali (art. 88 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 145 I 207 consid. 1.1; sentenze 1C_713/2020 del 23 marzo 2021 consid. 4.1 destinato a pubblicazione e consid. 2.1 inedito, 1C_216/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 1 non pubblicato in DTF 145 I 175 e 1C_289/2021 del 20 maggio 2021 sulla legge Covid-19);
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che, pertanto, i ricorrenti, prima di inoltrare un ricorso al Tribunale federale, devono presentare, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione (art. 77 cpv. 2 LDP), un ricorso sulla votazione al Consiglio di Stato del Cantone Ticino (art. 77 cpv. 1 lett. b LDP) e che, in seguito, la decisione su ricorso pronunciata dal Governo cantonale può se del caso essere impugnata con ricorso al Tribunale federale (art. 80 cpv. 1 LDP);
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che i ricorrenti definiscano questa situazione come insoddisfacente, accennando in maniera generica a una pretesa lacuna dell'art. 77 LDP, non è decisivo;
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che il ricorso, manifestamente inammissibile, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che non occorre trasmettere, per competenza, il ricorso in esame al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, ritenuto che il 21 maggio 2021 i ricorrenti hanno inoltrato un ricorso al Governo cantonale;
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che l'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda provvisionale di sospendere e di rinviare a nuova data la votazione federale sulla MPT;
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che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF), e sono quindi poste a carico dei ricorrenti;
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3. Comunicazione alle parti, alla Cancelleria federale e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
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Losanna, 28 maggio 2021
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Kneubühler
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Il Cancelliere: Crameri
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