BGer 8C_379/2021 | |||
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BGer 8C_379/2021 vom 07.06.2021 | |
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8C_379/2021 |
Sentenza del 7 giugno 2021 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assistenza sociale (presupposto processuale),
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ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 aprile 2021 (42.2020.22).
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Visto: | |
la decisione del 19 febbraio 2019 dell'USSI, confermata su reclamo il 2 settembre 2020, con cui ha condannato A.________ alla restituzione di fr. 30'526.35 a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente nel corso del 2016,
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la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 aprile 2021 che ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su reclamo,
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il ricorso presentato da A.________ dinanzi alla Corte cantonale il 18 maggio 2021 (timbro postale; art. 48 cpv. 3 LTF), con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza cantonale e la concessione del condono alla richiesta di restituzione,
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considerando: | |
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF),
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che, diversamente da altre procedure, dinanzi al Tribunale federale occorre presentare entro il termine legale un atto di ricorso completo di tutte le censure motivate, senza possibilità di rinviare in alcun modo in un secondo tempo la presentazione in tutto o in parte dei propri argomenti (cfr. DTF 137 IV 339 consid. 2.4; 132 I 42 consid. 3.3.4; sentenza 8C_668/2020 del 17 novembre 2020),
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che il diritto dell'assistenza sociale è retto sostanzialmente dal diritto cantonale,
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che la violazione del diritto cantonale non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto una sua applicazione arbitraria (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2),
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che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata (DTF 140 III 16 consid. 2.1; 138 I 332 consid. 6.2),
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che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2),
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che laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali, il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 229 consid. 2.2),
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che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato la circostanza per il ricorrente da un lato di aver fatturato opere di giardinaggio a due clienti senza informare l'amministrazione e da un altro lato di non avere prodotto elementi probatori oggettivi, segnatamente documenti, atti a dimostrare l'asserito reinvestimento nella propria attività indipendente,
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che il ricorrente evoca le proprie difficoltà di persona in assistenza, il quale si trova a dover lottare giornalmente nonostante l'età per volerne uscire e ritrovare una vita professionale e privata normale, e mette in luce disparità di trattamento tra vari casi di assistenza,
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che tale modo di procedere non soddisfa le esigenze di motivazione di un ricorso al Tribunale federale,
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che a titolo abbondanziale vale la pena ricordare come l'obbligo di restituzione, contrariamente a quanto lascia intendere il ricorrente, presuppone soltanto la presenza di un titolo di revisione o riconsiderazione, per esempio fatti non noti, riguardo alle prestazioni percepite indebitamente, senza necessità alcuna di dovere dimostrare una colpa o un'intenzionalità criminale a carico dell'interessato (art. 26 cpv. 1 della legge ticinese del 5 giugno 2000 sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps/TI; RL 870.100]; analogamente l'art. 25 cpv. 1 LPGA [RS 830.1] per le assicurazioni sociali rette dal diritto federale; DTF 142 V 259 consid. 3.2),
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che per quanto attiene al principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.), esso si trova violato soltanto quando, tra casi analoghi, la cui similitudine va stabilita per quanto riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere, si presentano distinzioni sostanziali ingiustificate (DTF 142 V 316 consid. 6.1.1; 141 I 235 consid. 7.1) e nella fattispecie tale costellazione non è dimostrata in alcun modo,
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che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che per il resto l'eventuale condono sarà deciso successivamente dall'USSI con decisione formale,
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che in via eccezionale si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Lucerna, 7 giugno 2021
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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