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Informationen zum Dokument  BGer 4A_197/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_197/2021 vom 08.06.2021
 
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4A_197/2021
 
 
Sentenza dell'8 giugno 2021
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ SA,
 
opponente.
 
Oggetto
 
espulsione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 marzo 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2020.156).
 
 
Considerando:
 
che il Pretore del distretto di Lugano ha accolto, con giudizio del 2 dicembre 2020, la domanda di espulsione inoltrata dalla B.________ SA nei confronti della A.________ SA;
 
che con sentenza 22 marzo 2021 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un appello presentato dalla A.________ SA;
 
che quest'ultima è insorta al Tribunale federale con ricorso 31 marzo 2021;
 
che con decreto 6 aprile 2021 la ricorrente è invano stata invitata a versare entro il 3 maggio 2021 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--;
 
che il 7 maggio 2021 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 25 maggio 2021 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
 
che il 2 giugno 2021 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
 
che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;
 
che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va quindi deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 8 giugno 2021
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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