BGer 4A_197/2021 | |||
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BGer 4A_197/2021 vom 08.06.2021 | |
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4A_197/2021 |
Sentenza dell'8 giugno 2021 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ SA,
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ricorrente,
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contro
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B.________ SA,
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opponente.
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Oggetto
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espulsione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 22 marzo 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino (12.2020.156).
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Considerando: | |
che il Pretore del distretto di Lugano ha accolto, con giudizio del 2 dicembre 2020, la domanda di espulsione inoltrata dalla B.________ SA nei confronti della A.________ SA;
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che con sentenza 22 marzo 2021 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un appello presentato dalla A.________ SA;
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che quest'ultima è insorta al Tribunale federale con ricorso 31 marzo 2021;
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che con decreto 6 aprile 2021 la ricorrente è invano stata invitata a versare entro il 3 maggio 2021 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--;
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che il 7 maggio 2021 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 25 maggio 2021 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
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che il 2 giugno 2021 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
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che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
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che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;
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che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va quindi deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 8 giugno 2021
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Hohl
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Il Cancelliere: Piatti
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