BGer 9C_245/2021 | |||
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BGer 9C_245/2021 vom 15.06.2021 | |
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9C_245/2021 |
Sentenza del 15 giugno 2021 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Parrino, Presidente,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Prestazione complementare all'AVS/AI (presupposto processuale),
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ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° aprile 2021 (33.2021.1).
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Visto: | |
la decisione del 30 dicembre 2019, confermata su opposizione il 23 dicembre 2020, con cui la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito Cassa) ha rifiutato ad A.________ - nato nel 1980 e beneficiario di una rendita d'invalidità dal 2012 - la domanda del 19 dicembre 2019 di condono della restituzione di fr. 15'400.- per prestazioni complementari versate a torto dal 1° aprile 2013,
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la sentenza del 1° aprile 2021 con la quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione del 23 dicembre 2020,
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il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 28 aprile 2021 (timbro postale) contro tale sentenza,
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la comunicazione del 30 aprile 2021 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, l'interessato è stato tra l'altro informato che, per essere ricevibile, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altra sentenza,
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l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembrano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio può essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nella querelata sentenza,
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considerando: | |
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1),
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che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti,
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che il Tribunale cantonale ha confermato la decisione di rifiuto del condono, difettando il presupposto della buona fede (art. 4 OPGA), in quanto dagli accertamenti effettuati è emerso che il ricorrente aveva violato il suo obbligo di informazione nei confronti della Cassa (art. 31 LPGA e art. 24 OPC-AVS/AI), avendo omesso di comunicarle che dal 1° gennaio 2013 egli aveva iniziato a condividere la sua abitazione con due persone,
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che con il proprio gravame il ricorrente, posto in evidenza di essere al beneficio dell'aiuto sociale, domanda il condono o l'adeguamento delle rate mensili del restante debito di restituzione,
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che pertanto il ricorrente omette completamente di confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 139 I 306 consid. 1.2), rispettivamente non censura la sentenza cantonale ma si limita a esporre, per di più in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), la sua difficile situazione finanziaria,
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che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
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che, il ricorso si rileva manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che la richiesta di cancellazione del debito dal registro dell'Ufficio Esecuzioni X.________ è pure inammissibile, nella misura in cui esula dall'oggetto del presente litigio,
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 15 giugno 2021
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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