BGer 1B_291/2021 | |||
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BGer 1B_291/2021 vom 21.06.2021 | |
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1B_291/2021 |
Sentenza del 21 giugno 2021 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Chaix, Giudice presidente,
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Jametti, Haag,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.________,
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2. B.________ S.r.l.,
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patrocinati dall'avv. Paolo Bernasconi,
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ricorrenti,
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contro
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C.________,
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patrocinato dall'avv. Luca Marcellini,
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Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale; abbandono del procedimento,
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ricorso contro la decisione emanata il 27 aprile 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (BB.2021.4-5).
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Fatti: | |
A.
| 1 |
In seguito a una comunicazione di sospetto dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio, il 6 febbraio 2015 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto un procedimento penale contro ignoti per titolo di riciclaggio di denaro in relazione a presunti reati di peculato, oggetto di un'inchiesta nella Città del Vaticano, a danno di A.________, procedimento poi esteso a C.________. Si tratterrebbe, in sostanza, di immobili appartenenti a A.________ che sarebbero stati venduti a prezzi più bassi del loro valore, operazioni alle quali sarebbero inoltre state applicate parcelle professionali molto elevate.
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B.
| 3 |
Il 6 febbraio 2015 il MPC ha ordinato l'edizione e il sequestro della documentazione riguardante svariate relazioni bancarie riconducibili a C.________. Parallelamente il MPC ha inoltrato alle autorità vaticane una comunicazione spontanea d'informazioni. Il 17 novembre 2015, A.________ si è costituito accusatore privato nel procedimento svizzero, come pure in seguito la B.________ S.r.l. Dando seguito alla comunicazione spontanea d'informazioni, tra il 2016 e il 2018, il Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano ha inoltrato tre rogatorie al MPC concernenti le relazioni bancarie riconducibili a C.________.
| 4 |
C.
| 5 |
Il 1° ottobre 2019, A.________ e B.________ S.r.l. hanno inoltrato una denuncia penale al MPC con istanza urgente di provvedimenti istruttori e coercitivi contro C.________, D.________ e E.________ per appropriazione indebita aggravata, subordinatamente semplice, amministrazione infedele aggravata e riciclaggio aggravato. Con decreto del 24 dicembre 2020, il MPC ha abbandonato il procedimento nei confronti di C.________ e ignoti e ha revocato i sequestri, precisando ch'essi sono mantenuti nell'ambito del procedimento rogatoriale. A.________ e B.________ S.r.l. hanno impugnato questo decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP), chiedendo la sospensione del procedimento penale svizzero. Con sentenza del 27 aprile 2021, la CRP ha respinto il reclamo e la domanda di sospensione.
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D.
| 7 |
Avverso questa decisione A.________ e B.________ S.r.l. presentano un ricorso in materia penale al Tribunale federale giusta l'art. 79 LTF. Chiedono, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di ordinare in via supercautelare e cautelare il mantenimento del sequestro e di sospendere il procedimento penale in applicazione dell'art. 314 cpv. 1 lett. b CPP; in via principale postulano di riformare la sentenza impugnata nel senso di annullare il decreto di abbandono, subordinatamente di rinviare la causa al MPC affinché proceda all'istruzione oppure emani un decreto di non luogo a procedere; in via subordinata, chiedono di annullare il giudizio della CRP e di rinviarle la causa per nuova decisione.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2).
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1.2. Secondo l'art. 79 LTF, il ricorso in materia penale è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi. La nozione di provvedimenti coattivi ai sensi di questa norma si riferisce ai provvedimenti di istruzione e coercitivi presi a titolo incidentale nel corso di un procedimento penale, quali in particolare l'arresto, la carcerazione, il sequestro e la perquisizione. Il legislatore mirava ad evitare infatti che l'effetto di sgravio perseguito mediante il trasferimento delle competenze al TPF non fosse vanificato dall'apertura sistematica di una via di ricorso al Tribunale federale. Pertanto, solo dette misure coercitive possono essere oggetto di ricorso, trattandosi di provvedimenti gravi che incidono sui diritti fondamentali degli interessati (DTF 143 IV 85 consid. 1.2 e rinvii).
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Erwägung 2 | |
2.1. L'atto di ricorso è incentrato e si esaurisce in sostanza sulle richieste dei ricorrenti di sospendere il procedimento penale svizzero e di annullare la revoca dei sequestri bancari pronunciati in tale ambito, ma mantenuti nel quadro della procedura rogatoriale. Ora, oggetto del presente litigio non è l'adozione di provvedimenti coattivi, bensì l'abbandono del procedimento elvetico sulla base dell'art. 319 cpv. 1 lett. e CPP, segnatamente quando una disposizione legale prevede la possibilità di rinunciare all'azione penale, in concreto l'art. 8 cpv. 3 CPP, secondo cui, salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell'accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice possono prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un'autorità estera. Nella criticata decisione la CRP ha accertato che il procedimento estero, che concerne fatti che si sovrappongono a quello svizzero, è più avanzato di quest'ultimo, visto che con sentenza del 21 gennaio 2021 lo Stato della Città del Vaticano, oltre ad aver confiscato ingenti somme, ha condannato in prima istanza C.________ e E.________ a una pena complessiva di otto anni e undici mesi di reclusione per i reati di peculato, appropriazione indebita aggravata, autoriciclaggio e riciclaggio, condannandoli al risarcimento dei danni in favore delle parti civili A.________ e B.________ S.r.l.
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I ricorrenti chiedono di annullare la revoca dei sequestri bancari e, di conseguenza, solo in maniera indiretta di annullare il decreto di abbandono, per di più al riguardo con una motivazione del tutto generica, che disattenderebbe le esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Ora, secondo la prassi, la decisione della CRP inerente all'abbandono di un procedimento penale da parte del MPC non è impugnabile dinanzi al Tribunale federale (sentenza 1B_339/2017 del 5 gennaio 2018 consid. 4.1 e riferimenti) : ciò vale, come nel caso in esame, anche per l'esame degli effetti accessori quali il dissequestro di valori patrimoniali, trattandosi di punti secondari di decisioni materiali di carattere finale, e non incidentale (sentenza 1B_505/2011 del 2 aprile 2012 consid. 2).
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2.2. Nella misura in cui i ricorrenti fanno valere che, indipendentemente dal decreto di abbandono, gli averi litigiosi dovrebbero essere confiscati nell'ambito di una procedura indipendente di confisca ai sensi dell'art. 376 CPP, essi disattendono che in concreto non è stata avviata una siffatta procedura (al riguardo vedi comunque DTF 143 IV 85 consid. 1.2 e 1.5; 133 IV 278 consid. 1.1). Questa questione esula quindi dall'oggetto del litigio.
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3.
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Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si attribuiscono ripetibili della sede federale a C.________, che non è stato invitato a esprimersi.
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L'emanazione del presente giudizio rende prive d'oggetto le domande di effetto sospensivo, di mantenimento del sequestro e di sospensione del procedimento penale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico della Confederazione e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Losanna, 21 giugno 2021
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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