BGer 6B_581/2021 | |||
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BGer 6B_581/2021 vom 01.07.2021 | |
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6B_581/2021 |
Sentenza del 1° luglio 2021 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente,
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Denys, Muschietti,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Espulsione,
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ricorso contro la sentenza emanata l'8 marzo 2021 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2020.297+300 17.2020.309+313 17.2020.315).
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Fatti: | |
A.
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Con sentenza del 29 luglio 2020, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di furto aggravato, siccome commesso in banda e per mestiere, ripetuto danneggiamento, in parte aggravato, ripetuta violazione di domicilio, nonché di complicità in furto, complicità in ripetuto danneggiamento, complicità in ripetuta violazione di domicilio, in parte tentata, lesioni semplici e complicità in tentata coazione. Lo ha condannato alla pena detentiva di 24 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica, tenuto conto delle revoche della sospensione condizionale delle pene detentive inflittegli con due precedenti decreti d'accusa rispettivamente del 21 marzo 2019 e del 16 aprile 2019. A.________ è stato inoltre condannato all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni.
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B.
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Adita con appello di A.________ e appello incidentale del Ministero pubblico, con sentenza dell'8 marzo 2021 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha parzialmente accolto entrambi. Ricordato che la condanna per i titoli di lesioni semplici e complicità in tentata coazione è passata in giudicato in assenza di impugnazione, ha riconosciuto A.________ autore colpevole di furto aggravato, siccome commesso in banda, dei connessi reati di ripetuto danneggiamento, in parte aggravato, e di ripetuta violazione di domicilio, complicità in furto, complicità nei connessi reati di ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio. A.________ è stato invece prosciolto dall'aggravante del mestiere, nonché dall'imputazione di complicità nel tentato furto di un capo d'accusa e di quella connessa di danneggiamento. In applicazione della pena, la CARP lo ha condannato alla pena detentiva di 21 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni. Ha annullato la revoca della sospensione condizionale delle pene inflittegli con due precedenti decreti d'accusa. Ha confermato l'espulsione di A.________ dal territorio svizzero, ma ne ha ridotto la durata a 5 anni.
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C.
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Avverso questo giudizio, A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Invocando la violazione degli art. 66a cpv. 2 CP, 13 Cost. e 8 CEDU, postula l'annullamento dell'espulsione pronunciata nei suoi confronti.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: | |
1.
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Inoltrato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
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2.
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Il ricorrente lamenta la violazione degli art. 66a cpv. 2 CP, 13 Cost. e 8 CEDU. Sostiene che la sua espulsione costituirebbe un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico alla pronuncia della misura non prevarrebbe in alcun modo sul suo interesse privato a rimanere in Svizzera, di modo che si imporrebbe di rinunciare all'espulsione.
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2.1. Il giudice espelle dal territorio svizzero per un periodo da cinque a quindici anni lo straniero condannato segnatamente per furto qualificato (art. 139 n. 2 e 3 CP), furto (art. 139 CP) in combinazione con violazione di domicilio (art. 186 CP), a prescindere dall'entità della pena inflitta (art. 66a cpv. 1 lett. c e lett. d CP). Eccezionalmente può rinunciare a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera; tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera (art. 66a cpv. 2 CP; cosiddetto caso di rigore). Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di condanna per uno o più reati menzionati dall'art. 66a cpv. 1 CP l'espulsione è la regola e la sua rinuncia un'eccezione, subordinata alla realizzazione delle due condizioni cumulative di cui all'art. 66a cpv. 2 CP. Se il caso di rigore è dato, il principio della proporzionalità ancorato all'art. 5 cpv. 2 Cost. impone di rinunciare all'espulsione (DTF 144 IV 332 consid. 3.3).
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L'esistenza di un caso di rigore non si determina fondandosi su rigide norme di età e neppure può essere automaticamente riconosciuta in base a un determinato periodo di presenza in Svizzera. L'esame del caso di rigore dev'essere effettuato, in ogni singolo caso, sulla scorta dei consueti criteri di integrazione (DTF 146 IV 105 consid. 3.4.4). Analogamente a quanto previsto nel diritto migratorio per i casi personali particolarmente gravi (v. art. 31 cpv. 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS 142.201]), occorre valutare l'integrazione dello straniero, la sua situazione familiare e finanziaria, la durata della sua presenza in Svizzera, lo stato di salute, oltre alle possibilità di un reinserimento sociale nel suo Paese di origine (DTF 144 IV 332 consid. 3.3.2). La situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera è presa in considerazione in quanto un soggiorno prolungato unitamente a una buona integrazione costituiscono di regola forti indizi di un importante interesse alla permanenza in Svizzera e quindi dell'esistenza di un caso di rigore (DTF 146 IV 105 consid. 3.4.4). Di regola si può ammettere la sussistenza di un grave caso di rigore personale quando la prospettata espulsione costituisce per lo straniero un'ingerenza, di una certa portata, nel suo diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dalla Costituzione (art. 13 Cost.) e dal diritto internazionale (in particolare art. 8 CEDU; sentenza 6B_2/2019 del 27 settembre 2019 consid. 7.1 non pubblicato in DTF 145 IV 455).
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2.2. Nella fattispecie è pacifica la realizzazione dei presupposti dell'art. 66a cpv. 1 CP. Il ricorrente, cittadino del Kosovo, è stato infatti condannato, tra l'altro, per furto aggravato (art. 66a cpv. 1 lett. c CP), complicità in furto ripetuto e in ripetuta violazione di domicilio (art. 66a cpv. 1 lett. d CP). Alla luce di questa condanna, nei suoi confronti deve quindi essere pronunciata l'espulsione. Resta da esaminare se, come preteso nel gravame, siano dati gli estremi per rinunciare eccezionalmente a questa misura in applicazione dell'art. 66a cpv. 2 CP.
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2.2.1. Dagli accertamenti cantonali, non censurati, risulta che l'insorgente, classe 1984, è giunto in Svizzera nel 2007 all'età di 23 anni, lasciando in Kosovo i genitori e due fratelli. Ammesso provvisoriamente per motivi di salute con un permesso F, nel 2014 ha ottenuto il permesso B regolarmente rinnovato, l'ultima volta a gennaio 2020. In Kosovo ha frequentato le scuole dell'obbligo per 8 anni, in seguito le scuole superiori, per poi iniziare una formazione di sarto, che non ha ultimato. Ha poi lavorato come tassista. Il ricorrente ha anche due sorelle, una vive a X.________ e l'altra in Germania. Una zia e due cugini abitano a Y.________ e uno zio a Z.________. Egli intrattiene una relazione sentimentale con una donna che vive in Kosovo e da cui nel maggio 2020 ha avuto un figlio. Per motivi professionali ella si reca in Ticino per due settimane all'anno e soggiorna dal ricorrente. Hanno l'intenzione di sposarsi e di vivere in Ticino dove la compagna vuole trasferirsi. Circa una volta all'anno, l'insorgente torna in Kosovo per far visita ai genitori. In Svizzera egli ha sempre lavorato nel ramo dell'edilizia. In seguito al fallimento della ditta che lo impiegava, nel 2017 si è messo in proprio, ma a causa delle sue incapacità gestionali, la ditta da lui creata ha iniziato ben presto ad andar male. Egli è quindi tornato a lavorare da solo, prestando a volte i suoi servizi a imprese che non avevano sufficiente personale. Parallelamente ha lavorato anche nell'ambito della sicurezza degli esercizi pubblici. Negli ultimi anni, dalla sua attività principale e quella accessoria, il ricorrente percepiva mediamente fr. 4'500.--. Malgrado l'entità dignitosa di queste entrate, egli ha continuato ad accumulare debiti per un importo globale di circa fr. 80'000.--, tra atti di carenza beni ed esecuzioni in corso, in seguito al mancato pagamento delle imposte, dei contributi AVS e dei premi di cassa malati. Ai suoi creditori ha proposto un piano di rimborso rateale, con versamenti mensili di fr. 500.--/600.--. Il ricorrente ha tre precedenti penali in Svizzera: nel 2018 è stato condannato per contravvenzione alla legge federale sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso), nel 2019 prima per appropriazione indebita di imposta alla fonte e poi per appropriazione indebita di trattenute salariali. Il 29 novembre 2019, alla luce della sua situazione debitoria e delle condanne pronunciate, l'Ufficio della migrazione ha avvisato l'insorgente che il suo permesso di soggiorno avrebbe potuto non essergli rinnovato o anche essergli revocato nel caso in cui avesse interessato nuovamente le autorità giudiziarie o accumulato ulteriori debiti.
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2.2.2. La CARP ha ritenuto che il ricorrente non possa prevalersi del diritto al rispetto della sua vita familiare, ciò che giustamente non contesta, visto che in Svizzera non dispone di legami familiari particolarmente forti. Secondo l'insorgente tuttavia, la Corte cantonale avrebbe a torto negato che l'espulsione costituisca nel suo caso un'importante ingerenza nella sua vita privata. Alla luce della presunzione stabilita dalla DTF 144 I 266, essa avrebbe dovuto ritenere una tale ingerenza e valutare la sua sufficiente integrazione nell'ambito della ponderazione degli interessi privati e pubblici.
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2.2.3. Nella DTF 144 I 266, richiamata nel ricorso ed emanata nell'ambito della LStrI, questo Tribunale ha stabilito che di regola, nel contesto del diritto migratorio, è possibile partire dall'assunto che, dopo un soggiorno legale di dieci anni in Svizzera, lo straniero vi abbia creato delle relazioni sufficientemente salde, e che siano di conseguenza necessari motivi particolari per porre fine a tale soggiorno. Il Tribunale federale ha tuttavia precisato che in singoli casi la situazione può essere diversa e l'integrazione dello straniero può lasciare a desiderare (DTF citata consid. 3.9). Ciò è il caso in linea di principio delle persone che si sono rese colpevoli di uno dei reati elencati dall'art. 66a cpv. 1 CP (sentenza 6B_627/2018 del 22 marzo 2019 consid. 1.4). Orbene, secondo la giurisprudenza testé esposta (v. supra consid. 2.1), nell'ambito dell'art. 66a CP, non vige alcun automatismo o schematismo: l'esistenza di un caso di rigore non si determina sulla base di rigide norme di età né in funzione di un determinato periodo di presenza in Svizzera, ma si esamina, in ogni singolo caso, sulla scorta dei consueti criteri d'integrazione (DTF 146 IV 105 consid. 3.4.4).
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2.2.4. Come già osservato dalla CARP, quella del ricorrente non va oltre a un'integrazione ordinaria. Benché abbia sempre lavorato, la sua situazione lavorativa non è solida né stabile, avendo continuato ad accumulare debiti. Al riguardo, è invano che l'insorgente si richiama alla giurisprudenza sul carattere temerario del mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato di cui all'art. 77a cpv. 1 lett. b OASA (v. sentenza 2C_764/2020 del 2 marzo 2021 consid. 2.1), sottolineando come egli non abbia ricevuto alcun formale ammonimento da parte dell'Ufficio della migrazione. Nella fattispecie non è infatti la sua situazione debitoria a fargli perdere la facoltà di soggiornare in Svizzera, bensì l'inosservanza dell'ordine pubblico risultante dalla sua condanna per furto (aggravato) in combinazione con la violazione di domicilio, ossia per reati che il legislatore ha considerato gravi, tanto da prescrivere l'espulsione obbligatoria (art. 66a cpv. 1 lett. c e lett. d CP). La sua situazione debitoria è stata evocata dalla Corte cantonale a comprova della sua mancata integrazione nel nostro tessuto sociale, non assimilandone in modo concreto i valori. D'altra parte, la situazione finanziaria costituisce uno degli aspetti da considerare nell'esame di un caso di rigore (v. art. 31 cpv. 1 lett. d OASA). La sua padronanza della lingua italiana e la sua attività di volontario presso il Corpo pompieri, benché apprezzabili, non mutano la sostanza delle cose e del resto lo stesso ricorrente afferma che non è tanto la sua integrazione, quanto la sua volontà di integrazione a non prestare a critiche. Quanto alla rete di amicizie create in Svizzera, la CARP non l'ha ritenuta indicativa di una particolare integrazione, senza che il gravame sollevi obiezioni al riguardo, ribadendo unicamente l'esistenza di parenti e amici, nonché di stretti familiari della compagna del ricorrente, elemento quest'ultimo irrilevante nello specifico. Da ultimo i giudici precedenti hanno rilevato come il suo stato di salute non sia problematico e come non siano precluse le possibilità di reinserimento nel suo Paese d'origine, con cui ha mantenuto contatti regolari, che gli è familiare, avendovi trascorso la maggior parte della sua vita, conoscendone la lingua e la cultura, e dove potrà contare sul supporto dei suoi stretti familiari, oltre che di quello anche economico della compagna, che dispone di un lavoro stabile con uno stipendio di tutto rispetto per quella realtà. Valutando tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, a ragione la CARP ha negato la sussistenza di un grave caso di rigore personale giusta l'art. 66a cpv. 2 CP.
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2.2.5. Abbondanzialmente, volendo per ipotesi ammettere l'esistenza di un caso di rigore, l'espulsione risulterebbe comunque rispettosa del principio della proporzionalità. Si rammenta che, nell'ambito dell'esame della proporzionalità dell'espulsione di uno straniero giunto in Svizzera in età adulta, occorre prendere in considerazione la gravità del reato commesso e della colpa dell'autore, la durata della sua presenza nel nostro Paese, il tempo trascorso dalla perpetrazione dell'infrazione e il comportamento da egli tenuto da allora, i suoi legami sociali, culturali e familiari con il paese di residenza e con quello di origine, il suo stato di salute, la durata della misura, nonché le difficoltà che incombono su lui e la sua famiglia in caso di espulsione (DTF 139 I 145 consid. 2.4; v. pure sentenza 6B_693/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 7.1.1).
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Il ricorrente è stato condannato per furto aggravato, siccome commesso in banda, in relazione a 8 episodi, per i connessi reati di ripetuto danneggiamento, in parte aggravato, e di ripetuta violazione di domicilio, nonché per complicità in furto, riferita a 45 episodi, e per complicità nei connessi reati di ripetuto danneggiamento e di ripetuta violazione di domicilio, per lesioni semplici e infine per complicità in tentata coazione. Se è vero che la CARP ha ritenuto che globalmente la sua colpa si situa al limite inferiore della media gravità, essa ha comportato la condanna a una pena detentiva di 21 mesi, e quindi superiore al limite determinante in materia di diritto migratorio (v. DTF 139 I 145 consid. 2.1 relativa all'art. 62 lett. b LStrI). La Corte cantonale ha rilevato come l'insorgente abbia agito con grande spregiudicatezza e assenza di scrupoli, non esitando a penetrare nelle abitazioni senza sincerarsi che non vi fosse nessuno all'interno, e come abbia dato prova di un'allarmante determinazione. Ha poi osservato che egli ha delinquito nonostante le precedenti condanne a suo carico, indizianti di un mancato rispetto delle regole, e nonostante la fiducia in lui riposta con il beneficio della sospensione condizionale, non traendone alcun insegnamento. I giudici precedenti hanno tenuto conto del fatto che i reati sono stati commessi in un momento di difficoltà economica, ma non di bisogno, difficoltà peraltro poco comprensibile alla luce del suo reddito. Se la sua colpa dal profilo oggettivo è stata definita di media gravità, essenzialmente in ragione del ruolo secondario di complice nella maggior parte degli episodi di furto e del fatto che alcuni di essi sono rimasti allo stadio del tentativo, da quello soggettivo è stata considerata grave. Il beneficio della sospensione condizionale gli è stato concesso a fronte di una prognosi non completamente sfavorevole, conformemente alla pertinente giurisprudenza (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2), e non per l'esistenza di una prognosi favorevole. La CARP ha infatti nutrito preoccupazioni al riguardo che l'hanno spinta a impartire un periodo di prova di cinque anni, ovvero il massimo previsto dalla legge (art. 44 cpv. 1 CP). Se è possibile valutare positivamente il comportamento tenuto dall'insorgente dalla perpetrazione dei reati in giudizio, tale aspetto non va sopravvalutato: da un lato, il tempo trascorso dalla loro commissione è breve, dall'altro lato la sentenza impugnata segnala che egli si è assunto solo in parte la responsabilità dei suoi atti. Non va del resto trascurato che il ricorrente si è reso colpevole di nuove più gravi infrazioni solo pochi mesi dopo essere stato condannato per appropriazione indebita rispettivamente d'imposta alla fonte e di trattenute salariali, allorquando si trovava ancora nel periodo di prova stabilito con la concessione della sospensione condizionale delle pene. I suoi legami sociali, culturali e familiari in Svizzera non risultano particolarmente intensi (v. supra consid. 2.2.4), lo sono sicuramente di più nel suo paese d'origine, di cui conosce la cultura e la lingua, avendovi trascorso la maggior parte della sua vita, e dove ancora vivono i genitori, due fratelli, la compagna e il figlio, e dove potrà contare sul loro supporto per reinserirsi socialmente e professionalmente. La sua espulsione non crea difficoltà per la sua famiglia e nemmeno per lui, cosa d'altronde che neanche è pretesa nel gravame. Non risulta abbia problemi di salute e la durata dell'espulsione è limitata a cinque anni, il minimo legale (art. 66a cpv. 1 CP). Alla luce di tutto ciò non è possibile concludere che l'interesse dell'insorgente a rimanere in Svizzera prevalga su quello pubblico alla sua espulsione.
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La misura ordinata non lede né il diritto federale né quello convenzionale.
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3.
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Ne segue che il ricorso dev'essere respinto perché infondato.
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Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Non si accordano ripetibili (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 1° luglio 2021
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Jacquemoud-Rossari
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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