BGer 6B_779/2021 | |||
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BGer 6B_779/2021 vom 08.07.2021 | |
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6B_779/2021 |
Sentenza dell'8 luglio 2021 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Giudice presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di abbandono,
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ricorso contro la sentenza emanata il 28 maggio 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (incarto n. 60.2021.134).
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Considerando: | |
che l'8 novembre 2019 e il 7 gennaio 2020 B.________ e A.________ hanno presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino due denunce penali nei confronti di ignoti agenti della polizia per i titoli di abuso di autorità, di lesioni semplici e di vie di fatto, in relazione con un intervento del 13 ottobre 2019 a X.________;
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che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 12 aprile 2021, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono dei due procedimenti penali aperti a seguito delle denunce;
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che, contro il decreto di abbandono, i denuncianti hanno adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con un reclamo del 30 aprile 2021;
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che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 cpv. 1 CPP, il 4 maggio 2021 la CRP ha invitato i reclamanti ad emendarlo;
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ch'essi hanno in seguito inviato un ulteriore scritto alla Corte cantonale;
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che, con sentenza del 28 maggio 2021, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome non adempiva i requisiti di forma e di motivazione dell'art. 385 CPP;
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che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 28 giugno 2021 al Tribunale federale;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
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che, indipendentemente dall'eventuale legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1);
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ch'ella è in particolare abilitata a fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di esaminare il suo reclamo nel merito;
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che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale;
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che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
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che la ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1);
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che spettava alla ricorrente spiegare puntualmente perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso;
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che, in questa sede, la ricorrente non si confronta con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo dinanzi alla Corte cantonale e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF;
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che l'interessata non censura del tutto una violazione del diritto (art. 95 LTF) riguardo alla decisione di irricevibilità del reclamo, unico oggetto dell'impugnativa in questa sede;
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che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi, di principio, essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
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per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 8 luglio 2021
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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