BGer 6B_804/2021 | |||
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BGer 6B_804/2021 vom 08.07.2021 | |
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6B_804/2021 |
Sentenza dell'8 luglio 2021 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Giudice presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere,
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ricorso contro la sentenza emanata il 28 maggio 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino (incarto n. 60.2021.53).
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Considerando: | |
che il 29 gennaio 2021 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro l'Ufficio della migrazione del Dipartimento delle istituzioni per i reati di abuso di autorità (art. 312 CP) e di falsità in documenti (art. 251 CP), nonché per i reati previsti dagli art. 116 e 118 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20);
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che la denuncia penale è in relazione con il mancato rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente con l'adozione di misure di allontanamento adottate dall'autorità cantonale nei confronti della denunciante;
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che, con decisione del 10 febbraio 2021, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere;
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che la denunciante ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
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che, con sentenza del 28 maggio 2021, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, rilevando essenzialmente che il gravame non era rispettoso delle esigenze di motivazione degli art. 396 cpv. 1 e 385 cpv. 1 CPP;
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che la Corte cantonale ha inoltre richiamato i considerandi di una sua precedente sentenza del 30 luglio 2019 in una causa analoga concernente la reclamante, alla quale poteva essere rinviato per quanto riguardava il merito della controversia (cfr. sentenza 6B_1011/2019 del 24 settembre 2019);
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che A.________ impugna la sentenza della CRP con un ricorso del 2 luglio 2021 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di rinviare la causa alla Corte cantonale per l'emanazione di una nuova decisione, postulando altresì l'annullamento del decreto di non luogo a procedere e la continuazione del procedimento penale;
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che la ricorrente chiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
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che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
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che spetta alla ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
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che, in concreto, la ricorrente sostiene di essere legittimata a ricorrere, siccome sarebbe intenzionata a fare valere pretese civili di risarcimento nei confronti dell'Ufficio cantonale della migrazione;
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che, tuttavia, non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF quelle fondate sul diritto pubblico (DTF 146 IV 76 consid. 3.1 e 3.2.4);
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che la persona danneggiata che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario o l'agente pubblico difetta infatti della legittimazione a ricorrere in questa sede (DTF 146 IV 76 consid. 3.1; sentenza 6B_913/2014 del 24 dicembre 2014 consid. 2.3.1 e rinvii; sentenza 1B_355/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 1.2.1, in: Pra 2013 n. 1 pag. 1 segg.; DTF 131 I 455 consid. 1.2.4 e rinvii);
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che nel Cantone Ticino, la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 166.100), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI);
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che, di principio, l'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI);
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che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI);
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che, in concreto, eventuali pretese di risarcimento nei confronti dei funzionari dell'Ufficio delle migrazioni in relazione con l'esercizio della loro attività sono quindi rette dal diritto pubblico cantonale, il quale come visto esclude un'azione diretta del danneggiato contro l'agente pubblico;
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che, non trattandosi pertanto di pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, alla ricorrente non può essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere nel merito in questa sede (cfr. sentenza 6B_278/2015 del 28 aprile 2015 consid. 1.1 e 1.2; sentenza 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.);
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che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1);
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che questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette però di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2);
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che la ricorrente è di conseguenza abilitata a fare valere che la CRP avrebbe dichiarato a torto irricevibile il reclamo per il mancato adempimento dei requisiti formali e di motivazione;
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che, al riguardo, non fa tuttavia valere, con un'argomentazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, la violazione dell'art. 385 cpv. 1 in relazione con l'art. 396 cpv. 1 CPP, che disciplinano i requisiti di forma e di motivazione del reclamo;
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ch'ella non dimostra di avere, in virtù di tali disposizioni, sostanziato nel reclamo i motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art 385 cpv. 1 lett. b CPP sia sotto il profilo dei fatti sia sotto quello del diritto (cfr. sentenze 6B_130/2013, citata, consid. 3.2 e 6B_1273/2019 dell'11 marzo 2020 consid. 2.4.3);
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che la ricorrente non adduce di essersi puntualmente confrontata con gli elementi costitutivi dei prospettati reati di cui agli art. 251 e 312 CP e agli art. 116 e 118 LStrI e di avere spiegato le ragioni per cui essi sarebbero adempiuti nella fattispecie;
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ch'ella richiama inoltre l'art. 385 cpv. 2 CPP, adducendo che la CRP avrebbe dovuto assegnarle un termine suppletorio per sanare l'eventuale difetto di motivazione del reclamo;
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ch'ella lamenta al proposito una violazione del diritto di essere sentita, siccome la CRP non l'avrebbe interpellata prima di dichiarare irricevibile il reclamo;
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che, tuttavia, non si realizza né una violazione del diritto di essere sentito né un eccesso di formalismo se in virtù di una disposizione legale esplicita la validità di un gravame presuppone una motivazione minima (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.4.2);
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che la ricorrente disattende come l'assegnazione di un termine suppletorio miri essenzialmente a sanare inavvertenze e vizi di forma che possono sopravvenire all'atto del deposito del gravame, quali per esempio la mancanza della firma o della procura, non essendo per contro destinata a correggere nel merito o a completare un allegato di per sé correttamente presentato da una persona cognita del diritto (cfr. sentenze 6B_920/2020 del 25 settembre 2020; 6B_130/2013, citata, consid. 3.2 e 6B_1273/2019, citata, consid. 2.4.4);
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che, riguardo alla decisione di irricevibilità del reclamo, la ricorrente non sostanzia quindi una violazione del diritto (art. 95 LTF) con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF;
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che laddove critica la mancata assunzione di prove, la violazione del principio "in dubio pro duriore", nonché la motivazione insufficiente del giudizio impugnato riguardo alle decisioni amministrative adottate nei suoi confronti, la ricorrente mira a rimettere in discussione il giudizio di merito;
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che, in tali circostanze, non solleva quindi censure di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito;
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che, di conseguenza, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);
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per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4.
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Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 8 luglio 2021
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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