BGer 1C_324/2021 | |||
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BGer 1C_324/2021 vom 13.07.2021 | |
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1C_324/2021 |
Sentenza del 13 luglio 2021 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Kneubühler, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
B.________,
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ricorrente,
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contro
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Claudia Pasqualetto Péquignot, Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 S. Gallo,
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Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Trasparenza, Feldeggweg 1, 3003 Berna.
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Oggetto
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Domanda di ricusazione,
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ricorso contro la decisione incidentale emanata il 26 aprile 2021 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I (A-1168/2021).
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Considerando: | |
che contro un diniego dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza di esaminare nel merito una loro richiesta di mediazione, A.________ e B.________ sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF; incarto A-4455/2020);
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che con decisione incidentale del 10 settembre 2020, il TAF ha invitato gli insorgenti a versare un anticipo di fr. 1'000.-- per le presunte spese processuali;
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che contro questa decisione gli interessati hanno adito il Tribunale federale, che con sentenza 1C_581/2020 del 21 gennaio 2021 ha dichiarato inammissibile il loro ricorso;
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che con istanza del 20 febbraio 2021 B.________ ha chiesto la ricusazione della giudice dell'istruzione del TAF Claudia Pasqualetto Péquignot;
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che con decisione incidentale del 26 aprile 2021 il TAF ha respinto la domanda di ricusazione;
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che avverso questo giudizio B.________ ha presentato un ricorso al TAF, che l'ha trasmesso, per competenza, al Tribunale federale;
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che con decreto del 28 maggio 2021 il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire, entro il 14 giugno seguente, un anticipo delle spese di fr. 400.--, fissandole poi un termine suppletorio scadente il 5 luglio 2021;
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che con scritto del 1° luglio 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il gravame;
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che secondo l'art. 32 cpv. 2 LTF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico, tra l'altro, circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
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che nella fattispecie si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF), rilevato nondimeno che nel caso d'inoltro di ulteriori ricorsi, poi ritirati, alla ricorrente, come a lei noto (sentenza 1B_5/2021 del 22 gennaio 2021), potrebbero essere accollate le spese inutili da lei causate (art. 66 cpv. 3 LTF);
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richiamato l'art. 32 cpv. 2 LTF;
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
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Losanna, 13 luglio 2021
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Kneubühler
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Il Cancelliere: Crameri
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