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Informationen zum Dokument  BGer 1C_406/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_406/2021 vom 13.07.2021
 
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1C_406/2021
 
 
Sentenza del 13 luglio 2021
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Ritiro della licenza di condurre,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 dicembre 2020 dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2020.271).
 
 
Considerando:
 
che con decisione del 13 maggio 2020 il Consiglio di Stato, dopo la crescita in giudicato del decreto di accusa del 23 settembre 2019, ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi a A.________, nato nel 1948, già oggetto di tre revoche della licenza di condurre, decisione confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con giudizio del 21 dicembre 2020;
 
che, in esecuzione di questa sentenza, con scritto del 4 marzo 2021 la Sezione della circolazione ha informato A.________ che il periodo di revoca della licenza di condurre, tenuto conto di quello già effettuato, dev'essere eseguito dal 6 settembre al 14 novembre 2021;
 
che con ricorso del 28 giugno 2021, A.________ chiede al Tribunale federale di "stralciare" il citato scritto;
 
che, invitato dal Tribunale federale, in data 7 luglio 2021 il ricorrente ha poi prodotto la sentenza del 21 dicembre 2020 del Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento;
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2);
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1. 2 e 1.3);
 
che, in quanto diretto contro la sentenza della Corte cantonale del 21 dicembre 2020, il ricorso è chiaramente tardivo, poiché non è stato inoltrato entro 30 giorni dalla notificazione della stessa (art. 100 cpv. 1 LTF);
 
che la stessa conclusione vale anche per lo scritto del 4 marzo 2021 della Sezione della circolazione, scritto che per di più non costituisce una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), motivo per cui esso non è direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale;
 
che, inoltre, il ricorso disattende completamente le citate esigenze di motivazione (art. 42 LTF);
 
che il gravame, manifestamente inammissibile, non può pertanto essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett a e b LTF;
 
che, vista la precaria situazione finanziaria del ricorrente, accertata dalla Corte cantonale, si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
 
Losanna, 13 luglio 2021
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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