BGer 1C_417/2021 | |||
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BGer 1C_417/2021 vom 28.07.2021 | |
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1C_417/2021 |
Sentenza del 28 luglio 2021 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Chaix, Giudice presidente,
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Jametti, Müller,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. dott. Michele Rusca,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,
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ricorso contro la sentenza emanata il 16 giugno 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2021.56).
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Fatti: | |
A.
| 1 |
Il 5 febbraio 2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A.________ e altri per titolo di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta e altri reati. Preso atto che anche il Ministero pubblico ticinese conduce un procedimento penale nei confronti di A.________ e altre persone per i reati di riciclaggio di denaro e falsità in documenti, potenzialmente collegati con l'inchiesta italiana, l'autorità rogante chiede di trasmetterle ogni atto o documento, compresi i verbali di perquisizione, di dichiarazioni di indagati e determinata documentazione bancaria.
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B.
| 3 |
Con decisione di entrata in materia e di chiusura del 17 marzo 2021, il Ministero pubblico ticinese ha trasmesso all'autorità estera la documentazione richiesta. Adito da A.________, con sentenza del 16 giugno 2021 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso in quanto ammissibile.
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C.
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Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla riguardo alla trasmissione dei tre verbali istruttori del 5, 7 e 8 febbraio 2019 e della documentazione bancaria, in via subordinata, di ordinare al Ministero pubblico di completare la sua decisione indicando che la clausola di specialità deve applicarsi anche alla documentazione precedentemente trasmessa con la rogatoria attiva del 21 gennaio 2019.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto della CRP.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1.2).
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1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
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Erwägung 2 | |
Nella misura in cui il ricorrente si oppone principalmente alla trasmissione dei tre verbali istruttori e della documentazione bancaria egli, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non tenta di spiegare perché in tale ambito si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF, né si confronta con gli argomenti di merito addotti al riguardo dalla CRP, conformi peraltro alla costante prassi. Sull'esistenza di un caso particolarmente importante, egli si limita ad accennare alla violazione di elementari principi procedurali, segnatamente al divieto di trasmettere mezzi di prova a supporto di un'asserita cosiddetta "entraide sauvage" (sul tema vedi ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5aed. 2019, n. 277 e n. 418 pag. 454 e segg., in particolare pag. 457). Al riguardo, nel merito del gravame, egli osserva che una semplice scheda in formato excel, acquisita nell'ambito del procedimento penale elvetico e allegata alla rogatoria trasmessa dal Ministero pubblico ticinese all'Italia il 21 gennaio 2019, allestita da un avvocato indagato nel procedimento svizzero e nella quale sono indicate determinate entrate e uscite di somme di denaro contante appartenenti al ricorrente e gestite fiduciariamente dal legale, costituirebbe un documento ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CP. Ne deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CRP, tale scheda rappresenterebbe un mezzo di prova inerente alla sfera segreta e non solo una lista di operazioni ancora da verificare. Essa avrebbe quindi potuto essere trasmessa solo contestualmente a una decisione formale di chiusura ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 AIMP (RS 351.1), vincolandola alla clausola di specialità, allo scopo di evitare che l'autorità estera la utilizzi per perseguire sottrazioni fiscali ed esportazioni di valuta. Ora, il ricorrente, il cui assunto non parrebbe evidente di primo acchito visto il tenore della scheda, non si confronta con le distinzioni e precisazioni operate al riguardo dalla CRP (sul tema cfr. inoltre la sentenza 1A.333/2005 del 20 febbraio 2006 consid. 5, in particolare consid. 5.3). Si tratterrebbe del resto, in sostanza, di una questione di apprezzamento della portata della citata scheda, ma non di un caso particolarmente importante.
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3.
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Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
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Losanna, 28 luglio 2021
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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