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Informationen zum Dokument  BGer 5A_637/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_637/2021 vom 25.08.2021
 
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5A_637/2021
 
 
Sentenza del 25 agosto 2021
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Herrmann, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
annullamento/condono di spese giudiziarie,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 giugno 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2020.186).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con sentenza 28 giugno 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un allegato 23 novembre 2020 (trattato quale reclamo) inoltrato dai coniugi A.________ e B.________, precisando che non le competeva "di annullare o condonare spese giudiziarie o altre come autorità di prima istanza, specie se sono spese decise da autorità che non sono poste sotto la sua vigilanza o contro le decisioni delle quali la legge non istituisce un ricorso alla CEF".
 
2.
 
Con ricorso depositato presso il Tribunale federale in data 9 agosto 2021 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale.
 
Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.
 
3.
 
Nel medesimo allegato A.________ ha impugnato anche altre tre sentenze emanate il 28 e 30 giugno 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza. Tali impugnative sono state trattate separatamente (v. sentenze 5A_634/2021, 5A_635/2021 e 5A_636/2021 pronunciate in data odierna).
 
4.
 
L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021).
 
Con scritto 18 agosto 2021 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso di A.________. Tale gravame si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche sentenza 5A_482/2021 del 30 giugno 2021 consid. 4).
 
5.
 
Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo.
 
Losanna, 25 agosto 2021
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini
 
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